Il Tar del Lazio ha ritenuto che siano pienamente legittimi i provvedimenti con i quali la Pubblica amministrazione ha disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione chi non ha proceduto ad assolvere all’obbligo vaccinale. La decisione è contenuta in una sentenza con la quale i giudici hanno respinto un maxi ricorso proposto da 127 dipendenti pubblici (dipendenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché personale della scuola) sospesi dal servizio e per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale. Il Tar, dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura erariale, si è concentrato sull’unico e articolato motivo di ricorso con il quale si censuravano sotto vari profili i provvedimenti contestati emessi dalle singole Amministrazioni. Per i ricorrenti, gli stessi sarebbero affetti tra l’altro da sviamento di potere, in quanto a loro avviso la sospensione da servizio e retribuzione non avrebbe avuto alcun tipo di utilità nel garantire la salute pubblica; anzi, avrebbe creato problematiche gravi ai Dicasteri resistenti anche per la mancanza di personale. Il Tar, ritenendo che i provvedimenti lesivi contestati sono esclusivamente quelli di sospensione dallo stipendio, li ha ritenuti «tutti legittimi». Si tratta infatti, per i giudici, “di provvedimenti vincolati in relazione ai quali l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale, discendendo il contenuto dell’atto direttamente dalla legge». Chiarito questo, il Tar si è concentrato sul sollevato dubbio di compatibilità costituzionale sollevato dai ricorrenti, ritenendo la questione «manifestamente infondata». Ne deriva «la piena legittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati dai ricorrenti“; e «il ricorso è, pertanto, definitivamente respinto».