I giudici della terza sezione del Tar di Palermo, presieduta da Guglielmo Passarelli Di Napoli, hanno accolto la sospensiva presentata da un militare dell’Esercito al quale era stata sospesa la retribuzione perché non si era vaccinato contro il Covid. Il militare era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione.
L’avvocato Gabriele Licata ha impugnato il provvedimento davanti ai giudici amministrativi. che hanno accolto il ricorso e previsto «la corresponsione - come si legge nell’ordinanza - dell’assegno alimentare, atteso che - altrimenti - il ricorrente resterebbe del tutto privo di mezzi di sostentamento».
Appare legittima la possibilità che ci sia l’illegittimità costituzionale della norma «nella parte nella parte - aggiunge la sentenza - in cui determina una disparità di trattamento rispetto alle altre cause di sospensione, per le quali è invece prevista la concessione di «un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio».
Non può essere accolta invece la domanda di annullamento del provvedimento di sospensione e di reintegra in servizio, visto che come stabilito dal Consiglio di Stato è legittimo l’obbligo vaccinale contro il virus Sars-CoV-2, così come previsto per il personale sanitario, ed esteso al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, e degli Istituti penitenziari.
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