La casa donata tra fidanzati va restituita se l’atto di donazione è legato a una promessa di matrimonio poi non mantenuta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ordinanza numero 29980 del 25 ottobre 2021), bocciando una sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
I giudici di merito (sia in primo grado, sia in secondo grado) avevano infatti rigettato la richiesta di un uomo di vedere annullato l’atto di donazione a seguito del mancato matrimonio, «malgrado l’avvenuta fissazione della data delle nozze». Avevano eccepito che la cessione di beni immobili, assoggettata all’obbligo della forma pubblica, non va inclusa nella fattispecie prevista dall'articolo 80 del codice civile sulla restituzione dei beni fra fidanzati dopo la rottura della promessa di matrimonio. La norma, secondo la Corte d’appello, tutelerebbe solo le cosiddette liberalità d’uso.
La tesi viene rigettata dalla Cassazione. «Il mancato verificarsi del matrimonio - secondo quanto si legge nella sentenza del 25 ottobre - rende, invece, restituibili tutti i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che poi non è stato contratto». Per la Suprema Corte, «quel che dunque rileva, ai fini dell’azione restitutoria, è in casi simili sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questa».
Nel rimandare indietro il caso, la Cassazione precisa quali sono i principi cui si deve ispirare la Corte di merito: i doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 cod. civ., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette; anche in questa eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo; tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.
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