In caso di mancato possesso del Green pass, «l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente». E’ quanto afferma il Tar del Lazio nei decreti con i quali viene respinta l’istanza di sospensiva dei provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione in materia di 'certificazione verde'.
In particolare, si legge ancora nei decreti, «relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di Green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti».
La presentazione di un test molecolare o antigenico «in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa», afferma ancora il Tar del Lazio.
Con riferimento «all’asserita violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali», e «premesso che tale aspetto dovrà essere disciplinato dal Dpcm che dovrà essere adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali», il Tar del Lazio rileva che «nessun addebito potrà essere imputato al personale docente che, nell’effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l’esito degli stessi al dirigente scolastico».
«Analoga conclusione - osserva il Tar - vale per l’altro obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto, tenuto conto, altresì, che tale obbligo informativo è essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza».
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