No alla revoca dei sussidi per i mafiosi che scontano la pensa fuori dal carcere. Con la sentenza di cui è relatore Giuliano Amato, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme di una legge del 2012, la numero 92, (i comma 61 e 58 dell’articolo 2 ), ritenendo che la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, a mafiosi e terroristi che stanno scontando la pena fuori dal carcere contrasti con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.
In particolare il comma 58 prevede che con la sentenza di condanna per i reati più gravi - quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Il comma 61 stabilisce che tale revoca, con effetto non retroattivo, è disposta dall’ente erogatore nei confronti delle persone già condannate con sentenza passata in giudicato all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. (ANSA).
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