Sospensione 'ex lege' per i medici che non adempiono all’obbligo vaccinale. Lo comunica la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo) in una comunicazione inviata ai presidenti degli ordini provinciali.
«In relazione all’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti le professioni sanitaria e gli operatori di interesse sanitario», si legge nel documento, la Federazione «è intervenuta presso il Ministero della Salute per acquisire l’esatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle disposizioni su menzionate al fine di fornire precisi indirizzi agli Omceo territoriali. Con nota del 17 giugno», il ministero ha chiarito «la natura della sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare».
La norma attribuisce «all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. L’accertamento viene comunicato dalla ASL all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza».
A quel punto «la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale. Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL l’Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d’Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo».
L’Ordine infine «deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Nella comunicazione succitata dovrà inoltre essere evidenziato che nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo al TAR nei termini di 60 gg. dalla data di notifica».
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