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Arriva l'ok del Cga, piano rifiuti in Sicilia verso il traguardo

C'è il parere positivo del Cga sul piano rifiuti in Sicilia. A tirare in causa il Consiglio di giustizia amministrativa era stato l'assessorato regionale all'energia e rifiuti, in ordine alla legittimità ed alla regolarità formale del testo normativo dello schema di regolamento "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani".

Con il parere del 26 gennaio del 2021 il Consiglio di giustizia amministrativa aveva espresso un parere interlocutorio affermando: "che sia il decreto del Presidente della Regione recante il regolamento di attuazione dell’art. 9 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9 sia il Piano regionale per la gestione di rifiuti organici al quale il primo rinvia unitamente agli allegati che lo corredano, abbiano e debbano avere natura ed efficacia normativa per quanto attiene alle parti introduttive delle prescrizioni contrassegnate dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w e x del comma 4 dello stesso articolo; che la strutturazione dello schema di decreto sottoposto allo scrutinio non consentiva di individuare con la dovuta chiarezza quali fossero le prescrizioni introdotte in attuazione alle predette specifiche disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 9 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9; e che pertanto sarebbe stato opportuno corredare il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia, di una parte (o sezione) specificamente normativa, munita di indice e rubriche, che compendiasse in una trattazione organicamente unitaria tutte le prescrizioni attuative della norma della legge regionale in ultimo menzionata; che tale sezione, poi, avrebbe dovuto essere sottoposta, come avviene per ogni testo giuridico anche se introdotto da una fonte regolamentare (di secondo grado), sia all’"Analisi dell’impatto della regolamentazione" sia all’"Analisi tecniconormativa".

Il Collegio, inoltre, in quella sede, "ha chiarito che l’incompletezza del Piano non costituisce un vizio di legittimità rilevabile in sede giurisdizionale, posto che l’art. 9, comma 1, della l.r. n. 9/2020 consente di procedere all’approvazione di sezioni-stralcio dello stesso; e ha rinviato ogni ulteriore esame in merito alla legittimità delle norme introdotte mediante il Piano (o comunque mediante il decreto presidenziale recante il regolamento di attuazione dell’art. 9 della l.r. n. 9 del 2010), al momento in cui fosse stata introdotta la parte normativa che avrebbe dovuto caratterizzarlo come regolamento".

Il Collegio, in merito al decreto presidenziale in esame, ha rilevato "che il primo comma dell’art. 1 dello schema sottoposto al suo scrutinio conteneva una espressione che appariva tendenzialmente pleonastica (se non addirittura tautologica), e comunque non del tutto lineare sotto il profilo sintattico, laddove menzionava due volte il Piano fra gli atti approvati; e ha suggerito di sostituirla con la seguente (o analoga, quanto a contenuti): 'In attuazione dell’art .9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, sono approvati il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), gli elaborati tecnici e gli altri atti di seguito elencati, tutti allegati al presente Regolamento di cui fanno parte integrante: …'".

Dopo il parere, l’amministrazione regionale ha trasmesso al Consiglio il nuovo schema di regolamento per acquisire il parere definitivo. Per il Collegio il nuovo schema di regolamento si attiene ai suggerimenti indicati dal Collegio. L’unica indicazione residua che il Collegio ha ritenuto di proporre è stata quella di modificare la rubrica concernente la parte normativa e per evitare equivoci in ordine alla natura dell’intero piano ha suggerito di assegnare alla denominata "Sezione giuridica" il titolo "Prescrizioni".

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