Resta l'obbligo delle mascherine a scuola per i bambini tra i 6 e gli 11 anni ma nel prossimo Dpcm il governo dovrà rivedere la norma. È quanto ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo il ricorso di alcuni genitori rivelando dei "vizi di istruttoria". I giudici amministrativi, con l'ordinanza 873/2021 hanno però "mantenuto ferma l'efficacia del provvedimento impugnato" - il Dpcm del 14 gennaio - fino "alle nuove determinazioni", affermando che l'esecutivo "dovrà provvedere in occasione della riedizione del potere". Nell'ordinanza i giudici ricordano che i Dpcm a partire dal 3 novembre sembrano "essersi discostati dalle indicazioni preventive e specifiche fornite dal Cts" che nel verbale 104 del 31 agosto 2020 "in ordine alla tematica dell'uso delle mascherine a scuola, non ha consigliato di imporne l'uso, in modo indiscriminato, ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, affermando viceversa che la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es: canto)". Anche nei successivi verbali, dicono ancora i giudici, "non ha espresso alcunché in ordine all'imposizione delle mascherine ai bambini durante l'orario scolastico" e , dunque, "appare sussistere il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria". Le esigenze dei genitori che hanno fatto ricorso, sostiene ancora il Tar, possono quindi "trovare adeguata tutela in un remand all'amministrazione, perché rivaluti la prescrizione in rassegna, alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal Cts...ed anche tenendo conto, eventualmente e alla luce dei dati scientifici, della situazione epidemiologica locale come suggerito dall'Oms nel documento del 21 agosto 2020 richiamato dal Cts nel verbale 104". Un 'remand' che il governo deve attuare "in occasione della riedizione del potere, in vista della scadenza del Dpcm del 14 gennaio 2021". Fino ad allora, concludono i giudici, il provvedimento "resta efficace anche nella parte oggetto di impugnazione e fino alle nuove determinazioni dell'autorità amministrativa, in ossequio del principio di precauzione".