Domenica 22 Dicembre 2024

Dpcm del 3 dicembre, ecco le faq del governo: dai pranzi ai regali di Natale, cosa si può fare in Sicilia

Dagli spostamenti al lavoro, dai ristoranti alle palestre. La Sicilia rimane in zona gialla, ma cosa realmente si può fare? La presidenza del Consiglio, attraverso l'area Faq, arriva in aiuto dei tanti cittadini che giornalmente si chiedono quali siano i divieti e le nuove regole.

Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?

Sì. Dal 6 novembre 2020, le norme distinguono tre diverse aree (note come gialla, arancione, rossa), con restrizioni differenti, sulla base di parametri oggettivi relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico della zona interessata. È necessario verificare in quale area rientra il proprio Comune per identificare il quadro delle norme e delle restrizioni previste per la propria area.

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?

No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?

Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?

Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali regole sono indicate all’articolo 1, comma 9, lettera ff) del DPCM 3 novembre 2020. Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, comprese le misure di cui agli allegati 9 e 11 del dpcm, relativi rispettivamente al “Commercio al dettaglio” e alle “Misure per gli esercizi commerciali”. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?

Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo?

Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?

No.

Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso.

Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?

Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)?

Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.

La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali?

No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.

È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva?

Sì, ovunque, rimanendo sempre all'interno dell'area gialla.

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

È possibile praticare sport di contatto?

No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento. Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico? Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?

Nell’area gialla è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?

In orari compresi tra le h. 5.00 e le h. 22.00, nulla è variato rispetto alla situazione precedente al DPCM 3 novembre 2020 e pertanto tali spostamenti sono consentiti. Essi sono invece vietati dalle ore 22.00 alle ore 5.00, non potendosi ritenere giustificati da ragioni di necessità o per motivi di salute. Resta comunque ferma la possibilità di colloqui a distanza, fortemente raccomandati, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?

Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?

Sì, purché entrambi i Comuni si trovino nell’area gialla.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili. Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. È possibile raggiungere la seconda casa? Sì, se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?

Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?  Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì.

Si può uscire per fare una passeggiata?

Sì, dalle 5 alle 22.

È consentito fare attività motoria?

Sì, dalle 5 alle 22.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Posso utilizzare la bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?

Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o arancione) è consentito liberamente, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, se si è diretti verso altri territori ricompresi nell’area gialla, senza necessità di motivazione. Dalle 22.00 alle 5.00 è consentito esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Esclusivamente per le stesse comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute è consentito anche, 24 ore su 24, il transito con destinazione finale nell’area arancione o in quella rossa.

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