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Fase 3, cosa non riparte lunedì in Sicilia: sport di contatto dal 22 giugno

In Sicilia via libera, da lunedì, a tante altre attività economiche e sociali. In sostanza riapre quasi tutto, anche se bisognerà aspettare qualche altro giorno per alcuni settori: è il caso degli sport di contatto e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza che, però, come precisato con una circolare della protezione civile regionale non hanno nulla a che fare con i centri estivi per bambini che invece apriranno domani.

L'ordinanza firmata ieri dal governatore Nello Musumeci prevede la riapertura dal 15 giugno di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso, fiere e congressi, centri benessere, centri termali centri culturali e centri sociali, comprensori sciistici, servizi ristorazione, attività dei servizi alla persona, stabilimenti balneari e spiagge di libero accesso.

Ecco cosa riparte dal 15 giugno e quali attività restano ancora ferme. (Clicca per scaricare l'ordinanza completa).

COSA NON RIPARTE IL 15

Servizi per l’infanzia e per l’adolescenza

L'ordinanza dice che è consentita l’attività a decorrere dal 22 giugno 2020, previo decreto attuativo dell’Assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali, d’intesa con l’Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro il 21 giugno 2020; Tutte le attività consentite, al fine di prevenire il rischio di contagio, devono svolgersi secondo le modalità disciplinate della Linee guida. Per il contenimento del contagio e per lo svolgimento in sicurezza delle dette attività, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente sottoscritti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020.

Attività sportiva o attività motoria

A decorrere dal 20 giugno 2020 è consentito, inoltre, lo svolgimento degli sport di contatto, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio e previo decreto attuativo dell’Assessore regionale del Turismo, dello spettacolo e dello sport, d’intesa con l’Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro il 18 giugno 2020.

COSA RIPARTE DAL 15 GIUGNO

Attività produttive industriali, artigianali, commerciali e sociali

Dal 15 giugno 2020, sono consentite le seguenti attività economiche e sociali:
- sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, nonché le fiere e i congressi;
- centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), centri culturali e centri sociali;
- comprensori sciistici;
- servizi ristorazione;
- le attività dei servizi alla persona;
- stabilimenti balneari e spiagge di libero accesso

Dal 15 giugno 2020 è consentito lo svolgimento delle attività specificatamente indicate nelle Linee guida dell’11 giugno 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, approvate in pari data dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome:
- commercio al dettaglio;
- attività ricettive;
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
- uffici aperti al pubblico;
- piscine;
- palestre;
- manutenzione del verde;
- musei, archivi e biblioteche;
- strutture ricettive all’aperto (campeggi);
- rifugi alpini;
- attività fisica all’aperto;
- noleggio veicoli e altre attrezzature;
- informatori scientifici del farmaco;
- aree giochi per bambini;
- circoli culturali e ricreativi;
- formazione professionale;
- cinema e spettacoli dal vivo;
- parchi tematici e di divertimento;
- sagre e fiere locali;
- professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche

Prolungamento dell’orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura

Al fine di rendere compatibile l’esercizio delle attività autorizzate con il rispetto delle Linee guida, i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale. Questa disposizione non si applica per le attività i cui orari ordinari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato.

Mobilità e trasporti

Gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio.

I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi.

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo almeno il 60 % degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare tali assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità.

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le Amministrazioni comunali.

Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi – traghetto e a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione Siciliana devono effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l’Amministrazione dello Stato.

Disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare

I soggetti residenti e domiciliati in Sicilia, dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19, hanno l’obbligo di:

- comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente
competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
- permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione;
- comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

I soggetti non residenti nell’Isola o ivi domiciliati, che facciano ingresso in Sicilia tra la data dell’8 giugno 2020 e quella del 30 settembre 2020, osservano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 24 del 6 giugno 2020.

Attraversamento dello Stretto di Messina

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell’Isola.

I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (Allegato 2) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: [email protected].

Isole minori

In vista dell’avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l’accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Uso della mascherina

Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.

Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due.

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