Reperibilità a distanza per tutta la giornata. I medici di famiglia dovranno garantirla "anche con l'aiuto del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e limitare i rischi di contagio di medici e personale stesso".
Lo prevede il Dl imprese, secondo cui dovranno dotarsi di sistemi di piattaforme digitali per la teleassistenza. Le Regioni forniranno inoltre saturimetri, da distribuire ai pazienti, per la misurazione dell'ossigeno nei videoconsulti.
La reperibilità a distanza dei medici di famiglia, si precisa nel decreto, si potrà attuare per via telefonica, con sms, con sistemi di messaggistica, sistemi di videocontatto e videoconsulto. A tal fine, si legge nel decreto, "i medici si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il "contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi".
Inoltre, i medici collaborano a distanza, "nel caso in cui non siano dotati di Dispositivi di protezione individuale Dpi idonei, o in via straordinaria ove fosse richiesto dalla Regioni", per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali.
Saranno invece le Regioni, attingendo da fondi regionali, a fornire e distribuire ai medici i pulsiossimetri o saturimetri che permettano, "ove necessario distribuiti al paziente, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto".
Il decreto prevede anche lo sblocco degli incrementi contrattuali per medici di famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali. "Al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza in corso - si afferma - la norma anticipa gli effetti economici relativi all'Accordo collettivo nazionale 2016-18 previsti per la Medicina convenzionata". Ad oggi nessuna delle 3 categorie ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti.
Si prevede dunque che ai medici venga riconosciuta "la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per l'effetto degli accordi nazionali vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall'Atto di indirizzo". Gli effetti di tale norma però, precisa il decreto, "cessano se entro sei mesi dalla fine dell'emergenza l'accordo collettivo nazionale relativo alla Medicina generale e alla pediatria di libera scelta per la parte normativa non viene concluso secondo le procedure ordinarie".
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