L'allarme coronavirus colpisce anche la giustizia: astensione dalle udienze da oggi e fino al prossimo 20 marzo. È quanto deliberato dall'Organismo Congressuale Forense, riunitosi ieri sera. La decisione è spiegata nella delibera e viene sottolineato che la diffusione del virus “Covid 19”, che sta procurando grande allarme sociale, sta colpendo seriamente anche gli operatori della giustizia. Sospendere le udienze nei procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili degli uffici nel cui ambito di competenza rientrano i Comuni inseriti nella cosiddetta “zona rossa” non basta più. "Si tratta - sta scritto nella delibera - di misure assolutamente non adeguate a ridurre ragionevolmente il rischio di contagio in relazione alle specifiche modalità di interazione che connotano le attività giudiziarie in quanto: a) il rischio di contagio si sta palesando in modo crescente su tutto il territorio nazionale e già numerosi Avvocati e Magistrati hanno contratto il contagio; b) che ogni Avvocato e ogni Magistrato, nello svolgimento delle proprie funzioni, interagisce quotidianamente con un numero molto elevato di persone e inoltre gli Avvocati, per le ragioni connesse alla propria professione, operano in modo indistinto sul territorio nazionale, senza alcuna limitazione, c) negli uffici giudiziari converge un afflusso di persone non limitato alle sole parti e ai loro difensori, ma esteso a testimoni, consulenti, verificatori, coadiutori, (etc.) non ricompreso nelle previsioni del D.L. n. 9/2020, e si concretizza il rischio che gli uffici giudiziari italiani divengano grande veicolo di contagio diffuso e incontrollato; d) negli uffici giudiziari è inoltre molto arduo, se non impossibile, effettuare i dovuti controlli preventivi circa gli ambiti di rispettiva provenienza delle persone". Nella delibera, inoltre, si fa presente che "e) lo stato degli edifici in cui viene esercitata l’attività giudiziaria, la loro inadeguatezza strutturale e la loro dislocazione, non consentono un pur minimo controllo igienico-sanitario, f) la gestione continua in gran parte ad essere demandata a scelte discrezionali dei capi degli uffici giudiziari che, nella maggior parte dei casi, hanno assunto provvedimenti volti a limitare le possibilità di contagio nelle sole aule di udienza e all’interno delle cancellerie (peraltro con esiti evidentemente insufficienti, visto il caso di Milano), ma non hanno alcuna incidenza sulle condizioni in cui gli Avvocati, le parti, i testimoni e gli ausiliari debbano attendere lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza". L'Organismo Congressuale Forense sottolinea che "si stanno moltiplicando casi di contagio di Avvocati e Magistrati; che si stanno moltiplicando sul territorio nazionale richieste di intervenire in modo immediato, con misure più adeguate e significative, ivi inclusa la sospensione delle udienze su tutto il territorio nazionale, con l’eccezione delle attività relative a procedimenti urgenti e indifferibili; che l’Organismo Congressuale Forense ha immediatamente segnalato al Ministro della Giustizia la gravità e delicatezza della questione sia per le vie brevi (personalmente in data 26.02.2020), sia in modo formale, dapprima con nota del 25.02.2020 e da ultimo con nota in data 3.02.2020 con la quale è stata espressamente richiesta la sospensione delle udienze al fine di studiare e mettere in atto più adeguate misure di contrasto al contagio". Nella delibera, poi, si specifica che queste ultime richieste "sono rimaste tutte prive di alcun riscontro" e "che l’assunzione di misure adeguate a garantire la salute e l’incolumità degli Avvocati Italiani si rende indifferibile in via di prioritaria urgenza e che la situazione venutasi a determinare rientra nella ipotesi dei 'gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori'". L'Organismo Congressuale Forense ha deciso così di "indire l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del 'Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati'".