Oggi la Corte di Strasburgo ha bocciato l'Italia sulla legge che prevede il cosiddetto "ergastolo ostativo". Cos'è e cosa prevede?
L’ergastolo ostativo è regolato dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, modificato dalla legge 356 del '92. Prevede che le persone condannate per alcuni reati molto gravi, come l'associazione mafiosa e il terrorismo, non possano usufruire dei cosiddetti «benefici penitenziari» nè alle misure alternative alla detenzione. Dunque niente permessi premio, nè libertà condizionale e neanche semilibertà.
Nei fatti, il regime del carcere duro a vita prevede una sola eccezione alla condanna perenne: la collaborazione con la giustizia da parte di chi, «anche dopo la condanna», si adopera «per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori» ovvero aiuta «concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati».
L’ergastolo ostativo venne introdotto dopo le stragi di Capaci e di via d’Amelio, dunque in un momento storico nel quale si ritenne necessario rafforzare ulteriormente la lotta alla criminalità organizzata.
Lo scorso 13 giugno era stato censurato per la prima volta - a maggioranza - dalla Corte europea di Strasburgo per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta «trattamenti inumani e degradanti": il caso in esame riguardava Marcello Viola, condannato all’ergastolo per associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona, omicidio e possesso illegale di armi. Uscito dal 41-bis, Viola aveva chiesto un permesso premio e la possibilità di accedere alla liberazione condizionale ma le sue domande erano sempre state rifiutate, proprio sulla base dell’articolo 4-bis non avendo mai collaborato.
Contro la sentenza della Corte europea, il governo italiano ha presentato ricorso alla Grande Chambre, sottolineando come la mafia rappresenti la principale minaccia alla sicurezza italiana, europea e internazionale e ricordando che l’ergastolo ostativo è stato più volte dichiarato conforme ai principi costituzionali dalla nostra Consulta. Per quest’ultima, infatti, «subordinando l’ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, (la disciplina) non preclude in modo assoluto e definitivo l’accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione».
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