In caso di incidente, il guidatore di un veicolo è corresponsabile per le lesioni subite dai passeggeri che trasporta nel caso questi non indossino la cintura di sicurezza al momento del sinistro. A ribadire questo principio, che può costare caro a chi si trova al volante, anche nel caso di scontri della cui dinamica risulti incolpevole, è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2531/19 della sezione III Civile, depositata il 30 gennaio.
Nel pubblicare e commentare la decisione, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it, chiarisce come alla luce di questa sentenza: «Il conducente risulta responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero. La causazione del danno derivante da mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, quindi, è imputabile sia al guidatore sia al passeggero che non le indossa, posto che chi si trova al volante è responsabile del loro utilizzo anche per il passeggero».
Ciò implica, quindi, che in caso di danni causati al soggetto terzo trasportato, al conducente del mezzo deve essere imputato un contributo colposo agli stessi, «la cui quantificazione - sottolinea la Corte - in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito».
Nel caso oggetto di valutazione, la compagnia assicurativa, tra l’altro, si era costituita in giudizio sottolineando come le lesioni al passeggero si fossero verificate proprio per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, imputando allo stesso la responsabilità dei danni. Nel ricordare, appunto, che spetta a chi guida il compito di assicurarsi che i passeggeri indossino le cinture, principio già espresso con la sentenza numero 18177 del 2007, gli Ermellini, hanno chiarito: «Il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere a interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno, né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Può esservi, al più, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio».
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