BRUXELLES. In caso di sciopero del personale, le compagnie aeree sono tenute a rimborsare i passeggeri rimasti a terra in quanto non si tratta di una "circostanza eccezionale". È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue in merito al caso Tuifly che, nel settembre 2016, in seguito all'annuncio di un piano di ristrutturazione, ha visto piloti e personale di cabina non presentarsi al lavoro con conseguenti cancellazioni e ritardi dei voli.
La compagnia aerea si è però rifiutata di compensare i clienti, ritenendo lo "sciopero selvaggio" un evento al di fuori del suo controllo. I giudici di Lussemburgo hanno dato torto a Tuifly, stabilendo che le circostanze eccezionali che esonerano un vettore aereo dal rimborso "non devono essere, per sua natura o per sua origine, inerenti al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea" e devono "sfuggire all'effettivo controllo di quest'ultima".
Al contrario, "le ristrutturazioni e le riorganizzazioni fanno parte delle normali misure di gestione delle imprese", incluse quelle aeree, e uno "sciopero selvaggio", ovvero non ufficialmente proclamato da un sindacato, "non rileva ai fini della valutazione della nozione di 'circostanze eccezionali'".
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