ROMA. Nei guai chi non versa l’assegno di mantenimento (o lo versa parzialmente) a seguito di separazione, divorzio e nullità del matrimonio. A segnalare «la grande novità legislativa che sta già creando polemiche tra gli addetti ai lavori e tra la gente» è l’Ami, l’Associazione avvocati matrimonialisti italiani, che ne parla sul proprio sito. La notizia sta sollevando molti commenti sui social, anche con «critiche - segnala l’Ami - nei confronti del legislatore. Ma era prevedibile».
La novità è contenuta nel decreto legislativo 21/2018, che nel titolo recita «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale» ed entrato in vigore due giorni fa. L’articolo introduce nel codice penale una nuova disposizione, l’art. 570 bis, che estende a chi non paga le somme dovute le pene previste dall'articolo 570 sulla 'Violazione degli obblighi di assistenza familiare' e cioè la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro.
La formulazione del testo presenta, però, un aspetto che potrebbe essere controverso, secondo i matrimonialisti. «Le pene previste dall’articolo 570 - recita il testo - si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».
«La norma è scritta malissimo - afferma Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani -. Sul tema delle spese straordinarie mi auguro che il legislatore chiarisca. Quanto al dettato della norma, che parla solo di 'coniuge', come avvocati ci batteremo per una interpretazione che equipari tutte le situazioni, anche quelle delle coppie che abbiano sottoscritto un patto di convivenza: siamo convinti che questa sia la lettura corretta della disposizione».
La norma che «estendeva ai genitori non sposati la possibilità di sanzione penale per la mancata corresponsione dell’assegno ai figli è ancora in vigore» - precisa il ministero della Giustizia - e quindi va riferita anche alla nuova disposizione sull'assegno di mantenimento ed il reato e le sanzioni in caso di mancato versamento, previste dal nuovo articolo 570 bis introdotto nel codice penale.
La norma è contenuta nel decreto legislativo 21/2018. «Il primo comma dell’art. 8 del decreto legislativo - spiega il ministero - precisa che tutti i richiami alle vecchie disposizioni ora inserite nel codice mantengono efficacia e devono essere riferiti alla nuova formulazione». E questo vale anche per «l'art. 4 della legge 54 del 2006» che appunto estendeva la possibilità di sanzione anche ai genitori non sposati.
Caricamento commenti
Commenta la notizia