ROMA. Sono "affidabili" gli "elementi probatori" che escludono che l'ex premier Silvio Berlusconi fosse consapevole che Ruby era minorenne quando frequentava Arcore. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, di conferma del proscioglimento di Berlusconi dall'accusa di prostituzione minorile e concussione aggravata. Ad avviso dei supremi giudici, correttamente, la Corte di Appello ha ritenuto, tra gli elementi "esclusivi della consapevolezza da parte dell'imputato della minore età" di Ruby, l'"aspetto fisico" della ragazza marocchina e il suo "modo di comportarsi" che "non tradivano minimamente la sua età effettiva". Inoltre, Ruby aveva "l'abitudine a fornire false generalità" e ad attribuirsi una età "di volta in volta diversa, dai 19 ai 27 anni". Agli amici aveva detto di "avere sempre taciuto" la sua minore età a Berlusconi. "Accertato l'interesse personale e utilitaristico di Emilio Fede ad alimentare e preservare il sistema delle disinvolte serate di Arcore", con "motivazione immune da vizi", la Corte di Appello - afferma la Cassazione - ha ritenuto che "nulla accreditava l'ipotesi accusatori secondo cui Fede, in contrasto con i propri interessi, avrebbe rivelato a Berlusconi la minore età" di Ruby. Farlo avrebbe "messo a rischio, almeno in astratto, la partecipazione di Ruby alle serate che Fede tramite Mora promuoveva e incentivava". Ad avviso della Cassazione, "non va sottaciuta, l'ambivalenza dei rapporti tra Fede e Berlusconi" che da parte del primo "non erano totalmente disinteressati" ma "motivati da opportunità di ritorno economico, che si materializzavano nell'ambito di quel sistema di spregiudicati intrattenimenti in Arcore a margine dei quali si approfittava anche della disponibilità del padrone di casa, cui non mancavano cospicue risorse finanziarie" per soddisfare le richieste di aiuto dello stesso Fede e di Mora. In proposito la Cassazione, ricorda che dalle intercettazione tra Fede e Lele Mora "entrambi sovente presenti alle serate di Arcore e direttamente interessati alle stesse", era emerso che "i due, allegando le gravi difficoltà economiche in cui versava Mora e agendo in sinergia tra loro, avevano convinto il facoltoso amico ad erogare al predetto una notevole somma di denaro; parte non trascurabile di questa era stata, però, girata, a beneficio proprio di Fede che l'aveva pretesa quale prezzo della sua mediazione". Ad avviso della Suprema Corte la consapevolezza di Berlusconi della minore età di Ruby, e dunque la fondatezza dell'accusa di prostituzione minorile, non può essere provata dalla "massima di comune esperienza" in base alla quale gli "stretti rapporti anche di ammirazione che intercorrevano tra Fede e l'imputato, secondo la normale logica che presiede alle vicende umane, avrebbero certamente indotto Fede a informare l'amico Berlusconi" della minore età di Ruby, "un dato di indubbia importanza e delicatezza". Il "concetto di normale logica che presiede il corso delle vicende umane" è "totalmente privo della benchè minima consistenza" nel caso del rapporto tra Fede e Berlusconi - affermano gli 'ermellini' - dal momento che è "erroneo il presupposto della stretta e disinteressata amicizia che legava Fede a Berlusconi".