Continua la vicenda giudiziaria nata dopo la partita tra Frosinone e Palermo, valida per i playoff di Serie B della scorsa stagione. Al centro della questione, il gesto antisportivo, lanci di palloni sul terreno di gioco, da parte della formazione ciociara. Il club rosanero ha deciso di presentare un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni chiedendo la riforma o l’annullamento dell’ultima decisione presa dalla Corte Sportiva d’Appello. In un comunicato diramato dal Coni, tutte le richieste avanzate dal club di Viale del Fante: “Il Collegio di Garanzia ha ricevuto anche il ricorso presentato dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la società Frosinone Calcio s.r.l. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 124/CSA del 9 aprile 2019 (dispositivo) e n. 147/CFA del 15 maggio 2019 (motivazioni), con cui, in sede di secondo rinvio, la CSA ha rigettato le domande formulate dalla U.S. Palermo ed ha confermato la natura e la misura delle sanzioni già irrogate alla società Frosinone Calcio. La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia: A) ritenere e dichiarare l’ammissibilità del presente ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis, commi 2 e 3, dello Statuto del CONI; B) accogliere il presente ricorso, decidendo la controversia senza rinvio, ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; C) revocare e/o annullare la decisione ivi impugnata della Corte Sportiva di Appello e, per l’effetto: D) ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione della norma di cui all’art. 17, comma 1, C.G.S. FIGC e per violazione dei principi di diritto enunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con le decisioni n. 56/2018 e n. 17/2019 e, conseguentemente, sanzionare la Frosinone Calcio S.r.l. con la perdita della gara disputata in data 16.06.2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo, ai sensi dell’art. 17, comma 1, C.G.S. F.I.G.C., ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a tre, comunque con effetto nella stagione sportiva 2017/2018; E) non omologare, comunque, il risultato della partita del 16.06.2018; F) previa squalifica del campo di gioco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della partita del 16.06.2018 ed ordinare la ripetizione della stessa; G) in virtù della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/2018, ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al reclamo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, co. 1.3, C.G.S., trattandosi di condotta gravemente antisportiva”.