Giovedì 19 Dicembre 2024

Province, la riforma approda in commissione: ecco il testo di legge

  PALERMO. È approdato in commissione Affari istituzionali dell'Ars il nuovo testo del governo di riforma delle Province, concordato ieri sera nel vertice di maggioranza a Palazzo d'Orleans. Stamani la commissione, presieduta da Antonello Cracolici (Pd), ha adottato il disegno di legge, predisposto dall'assessore alle Autonomie locali che prevede l'istituzione di sei Liberi consorzi e di tre città metropolitane (Palermo, Catania e Messina). «Da questo momento - dice Cracolici - si parte con l'iter della riforma». Da domani a venerdì la commissione ha messo in calendario una serie di audizioni. Si comincia con l'Anci e le altre associazioni dei comuni, l'Unione delle Province (Urps) e i rettori delle Università siciliane; dopodomani la commissione ascolterà i sindaci dei comuni di Palermo, Catania e Messina e i commissari straordinari delle Province; venerdì sarà il turno dei sindacati. Il termine per gli emendamenti è stato fissato per lunedì prossimo, alle 14. «Martedì entreremo nel merito delle norme», afferma Cracolici. IL TESTO COMPLETO. Col disegno di legge di riforma delle Province vengono archiviate alcune delle norme contenute nella legge approvata l'anno scorso che ha abolito l'elezione di primo livello, istituendo i Liberi Consorzi. Rispetto all'attuale normativa con nove Liberi consorzi e tre città metropolitane, il testo dell'assessore alle Autonomie locali Ettore Leotta, prevede la riduzione a sei Liberi consorzi e la costituzione di tre città metropolitane di area. Il ddl è composto da 55 articoli. I nuovi enti, ognuno con un proprio statuto, avranno funzioni di coordinamento come prevede la riforma Delrio ma anche compiti di gestione, in questo caso in continuità con le vecchie Province, e potranno acquisire ulteriori funzioni dalla Regione. Presidenti dei Liberi consorzi e sindaci metropolitani saranno espressone di elezioni di secondo livello, cui parteciperanno sindaci e consiglieri comunali, ma non potrà votare chi ha riportato una condanna anche non definitiva. Candidabili a presidente del Libero consorzio e a sindaco metropolitano sono i sindaci in carica dei comuni che fanno parte delle aree, tranne i condannati; l'elezione è a maggioranza assoluta, previsto il ballottaggio. L'Assemblea nel caso dei consorzi e la Conferenza nel caso delle città metropolitane, composta dai sindaci dei comuni, eleggerà la giunta, di cui non potranno fare parte coniugi, parenti e affini entro il secondo grado di presidente e sindaco; il numero dei componenti delle giunte varia a secondo della popolazione residente dei comuni consorziati. Gli organismi dei nove enti dureranno in carica 5 anni, i componenti non percepiranno alcun emolumento. Le spese relative alle trasferte dei componenti dei Liberi consorzi comunali e delle città metropolitane sono a carico dell'ente di area vasta di appartenenza; sono rimborsabili solo le spese effettivamente sostenute e documentate riguardanti il vitto, alloggio e l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Aboliti i difensori civici, ogni area vasta avrà un 'nucleo di valutazione territorialè. Per quanto riguarda le funzioni, i Liberi consorzi avranno il coordinamento, la pianificazione, la programmazione e il controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico. Le città metropolitane, oltre alle stesse funzioni dei Liberi consorzi, si occuperanno anche della digitalizzazione, mentre come funzioni proprie sono previste la pianificazione territoriale generale ed urbanistica, delle reti infrastrutturali; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali, già di competenza comunale; organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse generale; mobilità e viabilità del territorio metropolitano; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nell'area metropolitana, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione dell'area; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione; pianificazione, organizzazione, gestione e supporto - nei limiti della programmazione regionale - in materia di formazione, ivi compresa la vigilanza, il monitoraggio e controllo sulle istituzioni formative accreditate; motorizzazione civile. Sono altresì attribuite tutte le funzioni delle Province regionali, individuate dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2013 n.7, ad eccezione di quelle che sono riservate alla Regione. Liberi Consorzi comunali e città metropolitane si occuperanno anche di organizzazione e gestione del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti, eventualmente assumendo le funzioni e le competenze delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (Srr); del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche, eventualmente assumendo le funzioni e le competenze delle Ato; in questo caso entro due anni dalla riforma il governo regionale dovrà presentare all'Ars un disegno di legge per la modifica della legge regionale 8 aprile 2010, n.9 e un disegno di legge per la disciplina del servizio idrico integrato. Inoltre gli enti si occuperanno anche di pianificazione, organizzazione e gestione di interventi a valere sui fondi europei e d'intesa con i comuni interessati possono esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. La Regione potrà sostituirsi agli organi degli enti di area vasta per il compimento di atti o di attività obbligatorie «nei casi di acclarata inerzia o inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari eventualmente compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi». Per quanto riguarda il personale, compresi i dirigenti, delle Province conserva la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonchè l'anzianità di servizio maturata. Viene istituito, presso il Dipartimento delle Autonomie locali, l'Albo unico dei dipendenti degli enti in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; esclusi invece i dipendenti assunti in violazione delle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzione. Per far fronte alle carenze di personale, gli enti dovranno attingere all'Albo.

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