
ROMA. Non è da sottovalutare la rottura o la presenza di fessure nella canna fumaria che aspira gli odori della cucina nel caso in cui gli 'effluvi' di fritti e sughetti finiscano con il diffondersi anche nell'appartamento dei vicini. L'avvertimento viene dalla Cassazione che - seppur con la prescrizione - ha confermato la 'colpevolezza' per "immissioni moleste" di una coppia di Monfalcone (Gorizia) che abitava al pianterreno di un palazzo e che 'molestava' olfattivamente i vicini del terzo piano in casa dei quali 'salivano' gli odori dei loro intingoli per via di una "fissurazione" verticale nella canna fumaria.
Ad avviso dei supremi giudici, il reato di "getto pericoloso di cose" punito dall'articolo 674 del codice penale si può riferire anche alle "molestie olfattive, a prescindere dal soggetto emittente", quindi non importa se provengano da uno stabilimento industriale o da una apparentemente innocua abitazione privata. Con la precisazione che quando non esiste una soglia di tollerabilità stabilita dalla legge, si deve fare riferimento al criterio della "normale tollerabilità" degli 'odoracci' per il cui accertamento - spiega il verdetto 14467 della Terza sezione penale - "non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia" chiamato ad ispezionare la canna fumaria.
La coppia di coniugi dediti alla cucina 'pesante' - Roberto V. e Maria P., tutti e due di 78 anni, lui di Monfalcone lei originaria della Basilicata - aveva fatto ricorso alla Suprema Corte, nonostante la prescrizione, contro la condanna alla rifusione delle spese legali sostenute da vicini 'appestati' dai loro "fumi, odori e rumori" perché dalla canna bucata entravano anche i rumori della vita quotidiana domestica che si svolgeva a pianterreno.
Inutile dire che tra le due coppie da tempo non correva buon sangue e non solo per problemi 'olfattivi'. La prescrizione era stata pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste il primo aprile del 2014, il primo grado si era concluso davanti al Tribunale di Gorizia il 20 luglio 2011.
5 Commenti
Roberto
06/04/2017 09:42
Bene a sapersi
Giuseppe
06/04/2017 13:29
Anche i rumori di zoccoli da sopra dovrebbero essere liberi da ogni soglia di decibel, perchè anche se sotto la considerata soglia, comunque danno molto fastidio.
Abdullah
06/04/2017 15:19
Addio al panino con panelle. In futuro esisterà solo il Mc Donald. Che tristezza di Paese!
loki
06/04/2017 15:48
io, conosco persone che soffrono di rinite allergica e quando si avvicinano a loro altre persone che utilizzano dei profumi in modo esagerato non possono fare altro che starnutire ripetutamente ed incominciano ad avere difficolta respiratorie tanto da doversi obbligatoriamente allontanare. per non parlare di altre persone che vanno al ristorante stracolmi di profumi che sedendosi accanto al tavolo di altri avventori non fanno altro che rovinare la cena a quest'ultimi. vogliamo sensibilizzare la cassazione a legiferare anche per i profumi molesti?
tennarucuratu
09/04/2017 11:41
Nel centro storico di TRAPANI la puzza di fritto emessa da Rosticcerie e il rumore degli aspiratori non manca si sono lamentati anche i turisti che pernottano nei BeB vicino a rosticcerie ecc...