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Vaccini: tutto quello che c'è da sapere per il ritorno a scuola

   Niente nido o materna per chi non è vaccinato, anche se i genitori pagano la multa, mentre chi vuole che il proprio figlio sia esonerato deve chiedere un certificato che attesti il pericolo dall'immunizzazione al pediatra. Una serie di circolari del ministero della Salute e del Miur fanno chiarezza sui punti dubbi della legge sull'obbligo vaccinale.

   DOCUMENTI NECESSARI - Per i genitori che invece hanno fatto fare tutte le vaccinazioni obbligatorie ai propri figli per quest'anno sarà necessario portare a scuola copia del libretto di vaccinazione timbrato dalla Asl o il certificato vaccinale o un'attestazione rilasciata dalla Asl, mentre quando la riforma sarà a regime Asl e istituti scolastici dovrebbero 'parlarsi' autonomamente, scambiando le informazioni sugli iscritti. 

   SCADENZE - Entro il 10 settembre la documentazione va portata a nidi e materne, mentre il 31 ottobre è il termine per le altre classi della scuola dell'obbligo.

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    AUTOCERTIFICAZIONE - Se non si trova il libretto vaccinale si può presentare un'autocertificazione per dichiarare le vaccinazioni effettuate. Sempre entro il 10 settembre per nidi e materne, mentre il 31 ottobre è il termine per le altre classi della scuola dell'obbligo. Per chi opterà per l'autocertificazione c'è tempo poi fino al 10 marzo per portare i documenti ufficiali. 

   PRENOTAZIONE - Se un bambino (0-6 anni) non ha effettuato una vaccinazione obbligatoria entro il 10 settembre, può frequentare la scuola a patto che dimostri la prenotazione alla Asl. Se un figlio ha tra 6 e 16 anni e non ha effettuato uno dei vaccini potrà frequentare la scuola ma il genitore sarà contattato dalla Asl per un colloquio informativo. Qualora non si provveda verrà applicata una sanzione pecuniaria. 

      Contrariamente alle speranze di qualche genitore 'no vax' il semplice pagamento della multa non basterà a iscrivere ai servizi per l'infanzia il bambino, mentre per la scuola dell'obbligo l'iscrizione resta possibile. 

    "La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione - si legge in una delle circolari del ministero della Salute - ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale".

   MALATTIE GIA' CONTRATTE - Se un bambino ha già avuto una delle malattie è sufficiente che il pediatra o il medico di base lo attesti.

   LIBRETTO VACCINALE - Se alcune vaccinazioni sono state effettuate privatamente, bisogna recarsi alla Asl per la convalida delle stesse sul libretto.

   MALATTIA - In caso di impossibilità definitiva a vaccinare un figlio a causa di una malattia, serve l'attestazione del pediatra. Se è malato in modo temporaneo basterà presentare sempre un'attestazione del pediatra e posticipare la vaccinazione. 

   Per maggiori informazioni visita il sito www.salute.gov.it/vaccini o telefona al numero verde 1500.

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