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Patente di guida, più tempo per candidati con DSA

DaL 23 settembre 2021, tutti i candidati con DSA che vogliono conseguire la patente di guida potranno usufruire di tempo aggiuntivo (30% di tempo in più), nella prova di teoria.
    In data odierna (22 settembre) è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 243, dell'1 giugno scorso, che introduce questa tutela.
    Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha inoltre pubblicato, nei giorni scorsi, la circolare 28649, che contiene tutte le disposizioni attuative della norma.
    Il decreto e la relativa circolare in merito al tempo aggiuntivo affermano che tutti i candidati con DSA che presenteranno la certificazione diagnostica rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 potranno usufruire di tempo aggiuntivo (30% in più) per sostenere la prova di teoria della patente di guida di qualunque categoria.
    Per il conseguimento di una patente di guida di qualunque categoria, il candidato con DSA dovrà esibire la relativa certificazione diagnostica al medico, in fase di visita medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida.
    Il medico contrassegna, in un apposito applicativo informatico, il campo che indica la presenza della certificazione DSA e, quindi, la necessità di accordare al candidato il tempo aggiuntivo, prima di concludere le operazioni per l'emissione del certificato medico dematerializzato.
    La maggiorazione di tempo è specificata nella circolare, in base alla categoria di patente.
    Il Ministero ha previsto ulteriori disposizioni per consentire di usufruire delle tutele sopra descritte anche ai candidati con DSA che hanno presentato la domanda per il conseguimento di una patente di guida o di una CQC prima dell'entrata in vigore del decreto.
    Il decreto conferma inoltre che i candidati con certificazione DSA hanno diritto al supporto del file audio per la lettura dei quiz, senza necessità di ulteriori formalità e che tutte le certificazione diagnostiche rilasciate a persone con DSA da neuropsichiatri o psicologi, in accordo con l'art. 3 della legge 170/2010 e con i criteri di cui all'art. 2 dell'Accordo Stato Regioni 2012, sono riconosciute come valide ai fini del conseguimento della patente di guida.

   

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