La Legge e Noi
Partenariato e privatizzazioni fra speranze, obblighi e responsabilità
Vi sono regole generali che riguardano tutte le società a partecipazione pubblica ed altre richiamate negli statuti
Sono tante, in Italia, le forme di collaborazione pubblico/privato previste e disciplinate dal nostro legislatore, dal project financing recentemente ridefinito dal nuovo codice degli appalti pubblici, alle tipiche forme di “partenariato” - non più contratto tipico ma, in senso lato, “operazione economica” che può consistere tanto in “concessioni”, quanto in “contratti di disponibilità” ovvero in una “locazione finanziaria” ovvero, infine, in altri contratti dagli scopi meritevoli di tutela - ed alle partnership societarie, a volte volute sin dalla costituzione ed altre volte conseguite attraverso la privatizzazione di partecipazioni pubbliche nei vari modi offerti dalla disciplina codicistica, sia cedendo a dei privati azioni detenute dal pubblico ovvero ammettendo gli stessi a sottoscriverne di nuove: tutti istituti potenzialmente in grado di contribuire attivamente allo sviluppo del paese ma, nel contempo, forieri di altrettanti rischi, sia nella fase di scelta del partner privato che nella successiva fase della gestione del rapporto, e comunque bisognevoli d’una pubblica amministrazione consapevole delle regole ed in grado di individuare ed evitare rischi, pericoli e responsabilità che potrebbero seguire ad ogni scelta.
Un argomento per volta… Oggi mi soffermerò su di un tema sempre attuale, ossia sulla privatizzazione delle società a partecipazione pubblica concessionarie di servizi di particolare rilievo e sulle regole imposte da leggi e da statuti societari circa la scelta del partner privato la cui partecipazione deve, per legge, superare il 30% del capitale, tanto più che il rispetto di tali norme, come chiarirò, comporta procedimenti utili ad assicurare un corretto ed obiettivo conseguimento dei risultati perseguiti.
Vi sono regole generali che riguardano tutte le società a partecipazione pubblica ed altre richiamate negli statuti, anche vecchie norme vincolanti al pari delle più recenti, tutte finalizzate ad assicurare la massima pubblicizzazione di appositi bandi dell’eventuale proposta di cessioni societarie o di altre forme di coinvolgimento di capitale privato nella società a partecipazione pubblica; bandi cui segue ovviamente una due diligence dei dati societari messi a disposizione dagli organi societari e/o da parte dei soci pubblici, secondo i rispettivi poteri, obblighi e responsabilità.
Gli oneri e le responsabilità gravano soprattutto sul socio pubblico e sono davvero tanti: dovrebbe intanto evidenziare coram populo una piena consapevolezza delle ragioni che lo inducono a coinvolgere il capitale privato, specie allorché non si debba supplire ad inadeguatezze del management o ad una scarsa ma migliorabile qualità dei servizi, ma si voglia soprattutto effettuare alcuni investimenti dagli importi decisamente rilevanti, da destinare ad opere ed innovazioni che, per evitare genericità che potrebbero nascondere il nulla o l’imprevedibile, è bene siano debitamente identificati, con adeguati criteri, per oggetto e misure di spesa e, soprattutto, in relazione alla loro potenziale incidenza positiva sulla redditività i cui indici sono essenziali per chiunque si accinga a valutare il proprio coinvolgimento in qualsiasi impresa. Ed è ancora compito e responsabilità del “socio pubblico” assicurare, seppur su dati forniti dalla società, che in ogni fase siano chiaramente indicati sia il prezzo di cessione della partecipazione collocata nel mercato, evidenziando i criteri, dal patrimoniale, al reddituale, al finanziario, seguiti nella valutazione della stessa, e chiarendo, quanto ad eventuali nuovi investimenti, oltre alla loro specificità anche funzionale, una ragionata estimazione del “capitale potenziale” che tenga conto dei costi e, non meno, dei prevedibili profitti conseguibili dai progetti di investimento da attuarsi con il contributo finanziario o fosse anche di mera garanzia, dei nuovi partners.
Ne consegue che, ove si tratti di “privatizzazioni”, le suddette valutazioni previsionali dovrebbero essere opportunamente effettuate, o comunque responsabilmente condivise, dal socio pubblico sì da poterne poi tener conto i terzi nel corso della due diligence che segue alla pubblicazione, doverosamente internazionale, dei prescritti bandi dai contenuti e dalle finalità doverosamente chiari, sì da essere ben compresi da ogni operatore che, da ogni paese del mondo, sia eventualmente interessato a concorrere ad una pubblica gara da bandire comunque ed anche nel caso in cui fossero interessati all’aggiudicazione dei competitors a partecipazione anche pubblica. La legge, infatti, impone pubblicità, trasparenza e non discriminazione fra i potenziali concorrenti e solo in casi eccezionali consente che possa farsi ricorso a forme di “negoziazione diretta con un singolo acquirente” ma sempre che non venga compromessa la “convenienza economica” ossia il conseguimento d’un “prezzo di vendita obiettivamente congruo”: congruità che nulla può assicurare quanto lo svolgimento d’una pubblica gara in un mercato “realmente” diffuso ed internazionale. Prestiamo senza sosta attenzione a cosa accade, perché ne va del nostro futuro e c’è sempre da confidare che si riesca, qui come altrove, ad attrarre nuovi investitori, purché chiaramente e sotto ogni profilo “pregevoli”, perché, oltre tutto, gli investimenti sono come, le ciliegie… uno tira l’altro e, molto spesso, anche di eguale qualità …
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