Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Contenuto sponsorizzato a cura di SPEED

Gds Economia

I superminimi: quali insidie per i datori di lavoro?

Lorenzo Maria Dentici*
Luigi Maini Lo Casto **

È molto frequente che il datore di lavoro attribuisca ai propri dipendenti somme eccedenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva. Tali importi, da un punto di vista tecnico, sono definiti come “superminimi”. Si tratta di incrementi della retribuzione del CCNL attributi a singoli o a gruppi di lavoratori e la loro incidenza incide non poco sui bilanci delle imprese spesso costrette a mantenere tali benefici anche quando è venuta meno sul piano economico la loro ragione originaria.
Tale prassi nasconde numerose insidie per l’imprenditore, propenso ad elargire compensi aggiuntivi nei periodi di prosperità dell’impresa, ma meno incline a mantenerli nelle fasi di crisi o di recessione economica. Una volta concesso il superminimo è possibile tornare indietro? La regola generale prevista nel nostro ordinamento, per non determinare un incremento incontrollato delle retribuzioni, è quella dell’assorbibilità. In altre parole, il trattamento migliorativo è eroso dagli aumenti retributivi previsti in sede di rinnovo del CCNL o dai passaggi di livello, salvo che le parti non abbiano espressamente circoscritto tale effetto alla sola prima ipotesi, come recentemente affermato dalla Cassazione.
L’assorbibilità tuttavia non è assoluta, in quanto la giurisprudenza la esclude nel caso in cui il superminimo sia connesso a particolari meriti o alla speciale qualità dell’attività prestata. Esso, allora diviene cumulabile con gli aumenti contrattuali e può essere eliminato solo con il consenso di entrambe parti e non unilateralmente.
Il presupposto per determinare o meno la deroga alla regola generale appena descritta è la chiara individuazione - al di là della qualificazione come “assorbibile” – dell’origine del superminimo e l’esistenza o meno di comportamenti datoriali successivi che escludano la possibilità d’ operare l’assorbimento.
La Cassazione, ad esempio, ha affrontato il caso della revoca di alcuni superminimi concessi a dipendenti di imprese bancarie e assicurative assorbiti dal datore di lavoro in occasione degli aumenti contrattuali, proprio in ossequio al canone generale della assorbibilità.
Tali superminimi erano stati qualificati come “assorbibili” nelle lettere con cui erano stati concessi, ma la Cassazione ha affermato che la reiterazione di un comportamento favorevole del datore di lavoro (il mancato assorbimento per due rinnovi del CCNL) si traduce in trattamento economico di maggior favore e integra, di per sé, gli estremi dell’uso aziendale; il che rende fissa quella componente aggiuntiva della retribuzione.
In ogni caso, al di là delle questioni giuridiche, è prudente che i datori di lavoro, prima di incrementare la retribuzione dei propri dipendenti, valutino attentamente tutti questi elementi. Si tratta di questioni molto tecniche, che possono essere gestite in modo adeguato solo con la consulenza di un avvocato giuslavorista o di un consulente; e ciò al fine di evitare che il costo del personale si gonfi oltre misura e divenga non più sostenibile per l’impresa.

*avvocato partner di DLCI studio legale e professore aggregato di diritto del lavoro – Unipa
**avvocato partner di DLCI studio legale