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Regione, il commissario di Stato boccia 21 articoli della Manovra Ter

PALERMO. Il Commissario dello Stato per la  Regione Siciliana ha impugnato in data odierna dinanzi alla  Corte Costituzionale gli articoli 6, 8, 17, 22, 23, 47, 48, 49,  50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 73, 74 e 75 del disegno  di legge n. 782 «Assestamento del bilancio della Regione per  l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione  della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla  legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni  programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità  regionalè. Disposizioni varie»; il disegno di legge n. 475  «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale» e,  limitatamente all'inciso «ovvero del rispettivo figlio» il  disegno di legge n. 478 «Benefici in favore dei testimoni di  giustizia» approvati dall'Assemblea regionale siciliana nella  seduta del 1 agosto 2014.   


NIENTE PRELIEVO SULLE PENSIONI DEI REGIONALI - No al prelievo sulle pensioni dei  regionali superiori ai 50 mila euro per contributo di  solidarietà da versare nel bilancio della Regione e destinati a  finanziare gli interventi sociali. La norma inserita nella  manovra finanziaria varata nei giorni scorsi dal commissario  dello Stato è stata impugnata dal commissario dello Stato.  «L'introduzione di questo comma dà adito a censure alla luce di  quanto acclarato e  - scrive il prefetto Carmelo Aronica -   poichè il contributo in questione non sarebbe già connotato  dall'intento solidaristico e perequativo finalizzato al  riequilibrio della gestione previdenziale, ritenuto ammissibile,  bensì assumerebbe natura tributaria» Per il commissario dello  Stato “il contributo apparirebbe quindi connotarsi come una  decurtazione patrimoniale, seppur limitata nel tempo, del  trattamento pensionistico a seguito dell'acquisizione al  bilancio regionale del relativo ammontare che presenterebbe  tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per  caratterizzare il prelievo tributario. In tal senso la norma  apparirebbe come un »intervento in positivo irragionevole e  discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini”.     


NO A SALVA PROMOZIONI DELLA SEUS - La norma salva promozioni al 118  finisce nelle maglie dell'impugnativa del commissario dello  Stato che ha cassato una parte della finanziaria ter varata  dall'assemblea regionale siciliana nei giorni scorsi.   «L'art. 65 stabilisce che la società partecipata Seus SCpA  possa effettuare procedure selettive riservate al personale  interno per la copertura di posti  di qualifiche intermedie  carenti di organico. - scrive il prefetto Carmelo Aronica - Si è  in presenza, ad avviso del ricorrente, di una selezione  riservata in contrasto con l'art. 97 Cost. e con la costante  giurisprudenza di codesta Corte. Peraltro i passaggi interni del  personale comporterebbero inevitabilmente aumenti stipendiali  per i dipendenti interessati dalla promozione. Anche in questo  caso non può non rilevarsi l'assenza di qualsivoglia elemento  informativo circa la platea dei destinatari e gli effetti  finanziari, nella relazione tecnica sul ddl».



Il commissario dello Stato  ha impugnato anche l'art. 1 comma 1 della legge regionale sui  «Benefici in favore dei testimoni di giustizia» nella parte in  cui si estende solo al figlio il beneficio di legge e il disegno di legge n. 475 dal titolo  «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale».    «In particolare - scrive Aronica - l'articolo 4 dispone che,   al fine dell'assunzione degli igienisti dentali, le Aziende   Sanitarie Provinciali provvedano mediante modulazione dei posti  in pianta organica attraverso la soppressione di figure di  operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli  salariali. Il legislatore tuttavia omette di specificare le  modalità con cui si procederà all'equiparazione delle figure di  operatori sanitari e a stabilire l'equivalenza dei livelli  salariali, nè precisa che la soppressione di tali figure  sanitarie equiparabili ed equiparate debba avvenire previa  definizione dello standard del numero di igienisti dentali  necessari all'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli  essenziali di assistenza (L.E.A.)...». «Non ci si può esimere - aggiunge - inoltre di rilevare, in  via generale, la non perfetta coerenza dell'iniziativa  legislativa con la vigente programmazione regionale in quanto  nell'attuale programma operativo, adottato dalla Regione, a  prosecuzione dell'originale piano di rientro del 2007, non è  contemplata l'azione di prevenzione della patologia del cavo  orale. A ciò si aggiunge che a causa  della menzionata carenza  normativa circa i criteri per l'individuazione delle figure  sanitarie equiparabili agli igienisti dentali e la mancata  determinazione del numero degli stessi da assumere a seguito  dalla riduzione di altri posti organici senza compromettere  l'erogazione dei L.E.A., si è in presenza di un onere certo  (l'assunzione) con una copertura indefinita».     


La scure del commissario dello  stato, che ha impugnato parte della finanziaria ter varata  dall'Ars, nei giorni scorsi si abbatte anche sull'articolo 69.  Contestata la norma che prevedeva l'estensione dei benefici agli  assistiti residenti nelle isole minori che si rechino presso  luoghi di cura pubblici e privati e accreditati e/o  contrattualizzati con il servizio sanitario regionale. I  benefici erano destinati ai pazienti appartenenti a famiglia in  condizioni economiche tali da non poter affrontare le spese di  viaggio e concedeva un contributo forfettario. Per il prefetto  Carmelo Aronica «ogni altro sussidio garantito dalla normativa  regionale a titolo di rimborso spese di viaggio/soggiorno si  configura, conseguentemente, come livello ulteriore di  assistenza sanitaria, finanziabile, in quanto tale,  esclusivamente con risorse a carico del bilancio regionale e,  dunque, non erogabile dalle Regioni in Piano di rientro».

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