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Antiparentopoli, impugnati tre commi. Addio alla Tabella H

Aronica ha, però, impugnato la norma anti-parentopoli

PALERMO. Disco verde dal commissario dello Stato, Carmelo Aronica, alla norma del governo Crocetta, approvata nei giorni scorsi dall'Assemblea regionale, che ha abolito la tabella H, l'elenco di enti e associazioni per anni finanziato con fondi della Regione nell'ambito della manovra economico-finanziaria, e in alcuni casi simbolo di spesa clientelare. La nuova legge prevede la predisposizione da parte della Regione di un bando aperto al quale potranno partecipare gli enti, le fondazioni e le associazioni purchè dimostrino di avere alcuni requisiti per beneficiare dei fondi pubblici, con una priorità per chi è impegnato nel sociale e si occupano di disabilità. Sono stati stanziati 6,5 milioni per enti e associazioni, 2 milioni per i teatri e 5 milioni per le ex Province.


ANTIPARENTOPOLI, IMPUGNATI TRE COMMI. Il commissario dello Stato, Carmelo Aronica, ha impugnato tre commi del ddl su ineleggibilità e incompatibilità, voluto dal governo Crocetta e approvato nei giorni scorsi dall'Assemblea regionale siciliana. I rilievi riguardano la «genericita» con cui nel testo si fa riferimento a 'funzionarì, 'sociò e 'dipendentè di enti per i quali è prevista l'ineleggibilità o l'incompatibilità. Tiene tutto il resto della legge.



Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Carmelo Aronica, ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale il disegno di legge 51 - 38 bis Norme stralciate I stralcio recante: «Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale», nella parte in cui estende le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di deputato regionale ai soci, funzionari e dipendenti delle società e/o degli enti di diritto privato che fruiscono di provvidenze dalla Regione o che siano dalla stessa controllati o vigilati. Secondo il Commissario sarebbero stati violati gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.


Scrive il prefetto Aronica: «A fronte di un sistema normativo esaustivo di tutte le possibili forme di intervento per prevenire e reprimere il fenomeno della corruzione ed anche del potenziale conflitto di interessi per coloro i quali ricoprono cariche pubbliche, non si rinvengono allo stato degli atti a conoscenza di questo Commissariato dello Stato, peculiarità dell'ordinamento giuridico regionale, anche nello specifico settore della formazione professionale disciplinata dalla L.R. n. 24/1976, tali da giustificare una disciplina difforme in materia di compressione dell'elettorato passivo, per quanto concerne i lavoratori dipendenti con funzioni non dirigenziali ed i semplici soci a prescindere dalla titolarità di cariche direttive e/o di rappresentanza dell'ente». «Non vi è infatti ombra di dubbio - sottolinea il commissario dello Stato - che coloro che rivestono uffici direttivi e/o rappresentativi dell'ente o società detengono una posizione ben diversa dai semplici dipendenti 'funzionarì e dai meri soci senza cariche sociali e che soltanto nei confronti dei primi si può ravvisare la possibilità di condizionare istituzionalmente il voto di settori significativi dell'elettorato». Per Aronica «l'estensione delle cause di ineleggibilità a soggetti privi di poteri significativi all'interno dell'ente e/o società e di influenza all'esterno non rispetterebbe, ad avviso del ricorrente, il principio di razionalità della norma tanto sotto il profilo dell'articolo 3 quanto sotto quello previsto nell'art. 97 della Costituzione».

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