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Precari, il commissario dello Stato impugna il decreto: niente proroga

Irregolarità, secondo Carmelo Aronica, nei rapporti di lavoro autonomi e parasubordinato dell'articolo. L'eventuale prolungamento ci potrebbe essere solo in via eccezionale

PALERMO. Il commissario dello Stato, Carmelo  Aronica, ha impugnato il primo comma dell'art.1 della legge  sulla proroga dei contratti dei lavoratori precari della Regione  siciliana. Il ddl è stato approvato dall'Ars lo scorso 29  dicembre. La norma, secondo Aronica, estende illegittimamente la  proroga anche ai lavoratori co.co.co. Secondo il commissario la norma  «nell'autorizzare la proroga dei contratti di lavoro alla data  del 30 novembre 2012 non limita la stessa, in difformità  dall'art.1, comma 400 della legge 24 dicembre 2012 n.228, ai  contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma la  estende, con il riferimento all'art.5, comma 1 della legge  regionale 9 maggio 2012, n.26, ai rapporti di lavoro autonomo e  parasubordinato».    

Aronica rileva, infatti, che il personale citato nella norma  impugnata «è costituito oltre che da 44 unità di personale  a tempo determinato di tipo subordinato« anche da 46 unità di  personale co.co.co come da chiarimenti forniti  dall'amministrazione regionale in occasione dell'esame del  disegno di legge "Proroga di interventi per l'esercizio  finanziario 2011. Misure di stabilizzazione di rapporti di  lavoro a tempo determinato" approvato dall'Ars il 29 dicembre  del 2010.    

 Il commissario sottolinea che »tale tipologia di rapporto di  lavoro ammette in via eccezionale l'eventuale proroga al solo  fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al  collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in  sede di affidamento dell'incarico. E invece il legislatore con  la norma »non distingue fra i rapporti di lavoro subordinato ed  autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e  subordina la proroga dei contratti alla preventiva 'verifica da  parte dei dirigenti generali dell'amministrazione regionale  della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse  umanè«, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla  Corte Costituzionale in merito al rapporto di lavoro dei  dipendenti pubblici, sottoposti a regime privatistico che  rientra ineludibilmente nella competenza esclusiva del  legislatore statale.     Inoltre, secondo Aronica, la possibilità di proroga per i  cennati contratti di lavoro non subordinata al completamento del  progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, assimila  gli stessi a quelli di lavoro subordinati, contribuendo,  peraltro, ad alimentare aspettative di stabilizzazioni e  consolidamento del rapporto di lavoro. 

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