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Velo islamico sul luogo di lavoro? la Corte dell'Ue si divide

 BRUXELLES. Corte Ue divisa sul divieto del velo islamico sul luogo di lavoro: su due casi simili, gli avvocati generali sono giunti a conclusioni opposte e toccherà ora a giudici dirimere la questione. L'avvocato Sharpstone ha concluso oggi che vietare il velo è «un'illegittima discriminazione diretta», mentre un mese fa il suo collega Kokott aveva stabilito che il divieto è «legittimo», se risponde a una regola aziendale di neutralità religiosa e ideologica.

«Una politica aziendale che impone a una dipendente di togliere il velo islamico quando si trova a contatto con i clienti costituisce un'illegittima discriminazione diretta», ha concluso l'avvocato generale della Corte di giustizia Ue Eleanor Sharpston, contraddicendo le conclusioni pubblicate dalla sua collega Juliano Kokott a maggio, secondo cui è il divieto a indossare il velo è invece legittimo, se risponde a una regola aziendale di neutralità religiosa e ideologica.

Toccherà ora alla Corte dirimere la questione, evidentemente molto delicata e dibattuta. I due avvocati si sono espressi su cause differenti. Le conclusioni di oggi fanno riferimento al caso di una una donna musulmana assunta come ingegnere progettista dalla Micropole, società di consulenza informatica nel 2008. Quando lavorava, a volte indossava un velo islamico che le copriva il capo. Ma quando uno dei clienti si è lamentato, l'azienda le ha chiesto di non metterlo più. La signora si è rifiutata ed è stata licenziata dall'azienda che sosteneva come il rifiuto rendeva impossibile lo svolgimento delle sue mansioni in rappresentanza dell'impresa.

L'avvocato Sharpston sostiene che il licenziamento della signora «configura una discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali». E osserva che «è probabile che una politica aziendale che impone un codice di abbigliamento totalmente neutro costituisca una discriminazione indiretta».

Conclusione totalmente diversa dalla sua collega Kokott, che a maggio, su un caso simile, aveva concluso come «non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione il divieto posto ad una lavoratrice di fede musulmana di indossare un velo sul luogo di lavoro».

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