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La Consulta: rimborsati anche i costi della pratica a chi restituisce prima il prestito

Il palazzo della Consulta

Rimborsi più ricchi ai clienti delle finanziarie che estinguono il prestito in anticipo. È questa la conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 263, depositata ieri e scritta da Emanuela Navarretta. Per la Corte «in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato solo ad alcune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto», scrive oggi il Sole 24 Ore.

Nella sentenza, l’accento è posto su due elementi cruciali che hanno sinora reso questo dossier assai delicato: la natura delle spese rimborsabili e il periodo da considerare, con il secondo a condizionare il primo. Infatti, per effetto della norma ieri parzialmente oggetto di censura da parte della Consulta, inserita nel decreto Sostegni bis (articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021), i costi rimborsabili in caso di restituzione anticipata di contratti conclusi antecedentemente al 25 luglio 2021 comprendevano unicamente gli interessi e comunque mai quelli di istruttoria e intermediazione, i cosiddetti costi upfront.

A venire ignorate in questo modo, nel contesto di un contenzioso comunque assai significativo, erano le conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Lexitor del 2019. I giudici europei infatti avevano chiarito, interpretando le direttive comunitarie, come il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Adesso la Corte costituzionale mette nero su bianco che, per effetto della sua stessa sentenza, «spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021».

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