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Bonus asilo nido: a chi spetta, importi e come presentare la domanda

Confermato per il 2022 il bonus nido, che arriva in virtù di una proroga dell'Inps che prevede nuovi importi e servizi aggiuntivi in caso di presenza di figli disabili in famiglia. Abrogate, invece, altre misure soppiantate dalla introduzione dell'assegno unico: il premio alla nascita o all’adozione; l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani; l’assegno di natalità; le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Cos'è il bonus asili nido

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, la legge dispone che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’articolo 1 della legge 160/2019 ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’Isee minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

A chi è rivolto

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.

Come funziona e quanto spetta

L’importo massimo erogabile al genitore richiedente per il Bonus asilo nido, è determinato in base all’Isee minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Ecco gli importi massimi che vengono concessi:

ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità).  Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.

ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Chi può presentare la domanda

La domanda per il bonus asilo nido può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato  in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; cittadinanza Ue; permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (l’Istituto, in ottemperanza alle pronunce degli organi giudiziari ed in attesa delle definitive decisioni in materia, provvede – allo stato – all’esame delle domande presentate anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo); carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007); status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; residenza in Italia; relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.

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