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Reddito di cittadinanza anche ai senza fissa dimora: i requisiti per richiederlo

Anche i senza fissa dimora hanno diritto al reddito di cittadinanza. Dunque possono richiederlo purché dimostrino la residenza continuativa in territorio italiano almeno negli ultimi due anni. A precisarlo è la circolare del ministero del Lavoro del 19 febbraio (numero 1319) che ha fatto chiarezza in merito.

Reddito di cittadinanza, anche i senza fissa dimora possono richiederlo
La nota ministeriale chiarisce dunque, mettendolo nero su bianco, che il reddito di cittadinanza spetta anche ai senza fissa dimora.

Tra i requisiti per ottenerlo però si devono avere due criteri: avere la residenza in Italia da 10 anni, in particolare deve essere continuativa negli ultimi due anni. Dunque, anche chi al momento della richiesta non ha fissa dimora, potrà comunque beneficiare del reddito di cittadinanza dimostrando e ricostruendo il periodo in cui ha risieduto in Italia negli ultimi due anni antecedenti la richiesta.

Quindi i Comuni devono provvedere all’iscrizione di tali soggetti nei rispettivi registri anagrafici e verificare l’abituale presenza degli stessi sul territorio comunale. Sostanzialmente, le amministrazioni comunali dovranno ricostruire il percorso di residenza del richiedente.

I senza fissa dimora cosa devono fare per richiedere il reddito di cittadinanza

Chi non ha una fissa dimora può presentare richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza. Per farlo deve dapprima dichiarare il requisito di possesso della residenza in Italia per almeno 10 anni e della residenza continuativa negli ultimi due anni, specificando il Comune in cui è residente o domiciliato.

La circolare del Ministero si è ritenuta necessaria dopo i numerosi casi di cittadini, italiani e non, che in esito alle verifiche anagrafiche risultavano essere stati iscritti in anagrafe per un periodo superiore ai 10 anni, ma non più iscritti al momento della richiesta perché cancellati per irreperibilità anagrafica. Il ministero ha in questi casi chiarito che si può ragionevolmente presumere che "in molti casi queste persone siano risultate irreperibili all’indirizzo indicato in anagrafe per aver perso la disponibilità dell’alloggio in ragione della loro condizione di povertà e/o disagio sociale", si legge nella circolare.

 

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