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La pubblica amministrazione non paga più l’Iva ai fornitori ma direttamente allo Stato

PALERMO. La terminologia inglese di Split Payment non è altro che la traduzione italiana della «divisione dei pagamenti» di una fattura/parcella, che solitamente esprime imponibile ed I.V.A. Per legge le Pubbliche Amministrazioni ricevono il documento contabile e provvedono a liquidare al fornitore la sorte, trattenendo l'Iva che sarà versata all'Erario nei termini e modi previsti.

Tradotto in termini concreti possiamo definire lo Split Payment un provvedimento «anti evasione» che sicuramente colpisce chi ha rapporti di fornitura e prestazione di servizi con la P.A. ed ancor più coloro i quali, come i liberi professionisti, che saranno penalizzati, sotto l'aspetto della loro liquidità e che vedranno sottratti dai loro compensi oltre la prevista ritenuta d'acconto, anche l' I.V.A., quindi un totale del 42%. Nei giorni scorsi, con decreto legislativo n.50 del 24/4/17 convertito in Legge n.96 del 21/6/17 e con effetto 1 luglio, si sono ampliati i soggetti destinatari del provvedimento, sia come soggetti fruitori, che dante causa, creando non indifferenti problematiche sia per gli Enti della P.A. fruitori, che per i Loro fornitori.

Chi sono gli enti interessati. Facevano parte della prima destinazione, oggetto dello Split Payment: Stato, Organi e Amministrazione dello Stato, I.N.P.S., Regioni, Province, Comuni, A.S.P., A.S.L. , Università, Camera di Commercio. A seguito del D.Lgs n.50 del 24/4/17 si è ampliata la sfera dei destinatari tra cui vengono inseriti: Inail, Società controllate dalla P.A., Regioni , Provincie , Comuni, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Società quotate, Enti di ricerca, Enti Ospedalieri, Enti per il diritto allo studio, Agenzia fiscali, Agcom, Arpa, Aci, Aran, Ispo.

I soggetti dello Split Payment. Nella categoria ampliata dalla riforma: Professionisti iscritti negli appositi Albi, artisti, autori, titolari di brevetti, agenti di commercio ed in genere tutti i fornitori di beni e servizi.

Come paga lo Stato. Per le fatture/parcelle ricevute con data di emissione entro il 30/6/17, la procedura rimane quella ante il decreto 50/2017, per quelle ricevute con data di emissione 1/7/17 anche per fornitura o prestazioni fino al 30/6/17, queste rientrano in pieno nello Split Payment, quindi, liquideranno il prestatore per la parte imponibile e riverseranno all'Erario l' I.V.A. L'I.V.A. diventa esigibile dall'Erario dal momento del pagamento della fattura/parcella, che dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo al pagamento stesso. Il Decreto Ministeriale del 27/6/17 ha inteso «congelare» l'IVA da versare relativa alle fatture emesse con decorrenza 1/7/17. Ciò al fine di consentire agli Enti della P.A. ed alle Società obbligate ad effettuare il versamento di adeguare i processi , i sistemi informativi e contabili. Per quanto riguarda le P.A. il differimento dei termini di versamento riguarda le fatture emesse dal 1/7/17, ma non oltre il 31/10/17. In questo caso il versamento potrà essere effettuato tempestivamente non mensilmente, ma entro il 16/11/17. Ferma restando la possibilità di fruire di questo termine « lungo» durante la fase transitoria sarà opportuno suddividere comunque i versamenti per ogni singolo periodo di liquidazione.

Comportamento dei fornitori. Per questi soggetti il meccanismo dell'emissione del documento contabile non cambia rispetto a quanto previsto dall'art.21 D.P.R. 633/72, per cui si continuerà ad esporre la quantità, la qualità dei beni ceduti ovvero dei servizi prestati o dell'attività svolta, aggiungendo come prima l'aliquota dell' I.V.A. ed il relativo valore, ma con l'annotazione evidenziata che il documento deve contenere la seguente dicitura : «Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art.1 del D.L. 24 aprile 2017 n.50». Il fornitore in quanto debitore dell'imposta dovrà annotare le fatture emesse nel registro delle fatture emesse (art.23 D.P.R. 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (art.24 D.P.R. 633/72).

Per questi soggetti si hanno ulteriori complicazioni in quanto dovranno gestire contestualmente fatture in regimi diversi, con la necessità di provvedere e separare l'annotazione e la gestione delle singole tipologie di fatture, per cui le fatture emesse con lo Split payment saranno annotate nel registro vendite in una colonna a parte, ma senza che questi rientrino agli effetti dell'I.V.A. nella liquidazione periodica. Mentre, per le fatture emesse non soggette allo Split payment dovranno rispettare il precedente comportamento. Una problematica esiste per le fatture/parcelle emesse ad esigibilità differita ante 1 luglio nei confronti di un soggetto che già applica lo split payment ed in questo caso il fornitore, non avendo ancora versata l'I.V.A. , in quanto non ha avuta liquidata la fattura/parcella riceverà dalla P.A. l'importo totale I.V.A. inclusa e conguaglierà al momento della liquidazione periodica l'I.V.A. applicata ( vecchio sistema). Venendo meno al principio della Legge istitutiva dell' I.V.A. dove si diceva che l' I.V.A. non era ne un costo nè un ricavo, ma solo una partita di giro!

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