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Imu, ecco chi paga e quanto costa

Arriva il vademecum del Tesoro sull'Imposta municipale Unica. Ecco le istruzioni per i contribuenti. Colpisce il possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale, i fabbricati rurali, i terreni sia quelli agricoli che incolti

ROMA. Chi pagherà i 21 miliardi di Imu attesi da qui a dicembre, con quali aliquote, quali detrazioni, quali gli immobili 'coinvolti'. Arriva il vademecum del Tesoro sull'Imposta municipale Unica, la riedizione dell'Ici tolta per la prima casa dal Governo precedente. Ecco le istruzioni per i contribuenti:

- CHI PAGA: Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; l'ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

- COSA COLPISCE: L'Imu colpisce il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. L'imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei: fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale; aree fabbricabili; terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.

- RIDUZIONE 50% BASE IMPONIBILE: Per i fabbricati di interesse storico o artistico per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

- ALIQUOTA PRIMA CASA: L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%; i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali; potrà oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

- ALIQUOTA RIDOTTA: Le aliquote per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche: alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge; e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all'abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti all'estero.

- DETRAZIONE 200 EURO: Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all'aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

- SCONTO FIGLI: La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare 400 euro e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione (200 euro) e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro.

- TRE RATE: Il versamento dell'Imu è effettuato in tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

- OPPURE DUE RATE: In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell'Imu in due rate: la prima entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione; la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

- IMU 'ALTRI' IMMOBILI OLTRE PRIMA CASA: L'aliquota di base è pari a 0,76%. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali. Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.

- IMU AGRICOLA: L'aliquota di base è pari a 0,76%; I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali; detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.

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