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Autovelox non visibili, la multa si annulla anche se la postazione è mobile

Una sentenza della Suprema Corte stabilisce che si può annullare la multa se l'eccesso di velocità è stato rilevato da un'auto in «borghese»

Le sanzioni per eccesso di velocità elevate con apparecchi di controllo elettronico posti a bordo strada su veicoli in «borghese» delle forze dell’ordine possono essere impugnate e annullate se l’autovelox, seppure preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza, non è ben visibile da parte di automobilisti, camionisti o motociclisti. La nuova interpretazione «restrittiva» delle norme del codice della strada, contenuta nell’ordinanza 4002 dell’8 febbraio della Corte di Cassazione che cassa una sentenza del Tribunale di Vicenza, apre la strada alla possibilità di un gran numero di ricorsi da parte di guidatrici e guidatori multati per eccesso di velocità con apparecchi montati su «auto civetta».

Nel pronunciamento, i giudici chiariscono: «L'articolo 142, co. 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione».

Nel commentare gli effetti della decisione degli Ermellini, gli esperti del periodico specializzato All-In Giuridica di Seac, chiariscono: «Deve essere tenuto in considerazione che la norma del Codice della strada si applica tanto alle postazioni fisse, quanto a quelle mobili, evidenziando che se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione (come emerge dalla recente sentenza n. 29595/2021), deve escludersi che le stesse siano esonerate dal requisito della visibilità».

Nel caso oggetto di valutazione da parte degli Ermellini, un automobilista aveva impugnato una sanzione per eccesso di velocità, elevata dalle forze di polizia tramite autovelox installato su un’auto civetta, in sosta a bordo strada e priva dei colori istituzionali. Sia il giudice di pace di Thiene sia il tribunale di Vicenza avevano respinto il ricorso presentato dall’automobilista (pizzicato a viaggiare a 62 km/h in un tratto con velocità massima a 50 km/h) che, invece, è stato accolto dalla Corte di Cassazione. Nella motivazione della decisione i giudici hanno ricordato come già la circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2009 (la cosiddetta Direttiva Maroni) preveda che «le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile». Come sottolineato anche dagli esperti Seac All-In Giuridica, la Corte nell’accogliere il ricorso conferma la validità dell’impostazione ministeriale e chiarisce anche il significato corretto della frase «segnalati e ben visibili» riferita agli autovelox, prevista dal comma 6bis dell’articolo 142 del codice della strada.

«La prima disposizione, infatti, tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza dì una postazione dì controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda disposizione, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione».

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