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Non è truffa ma solo indebita percezione se si gonfia il reddito per avere più aiuti Covid

Commette il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e non truffa chi dichiara falsi requisiti per ottenere il finanziamento per le imprese danneggiate dal Covid. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza 2125/2022 depositata ieri.  Il caso è quello di una professionista di Mantova che, subito dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria, chiedeva un finanziamento garantito dallo Stato previsto dal decreto liquidità  dichiarando di aver conseguito un reddito nel 2018 di poco superiore a 100mila euro. Dalle indagini della Guardia di finanza emergevano un’omessa dichiarazione e una percezione di redditi nel 2018 per soli 20mila euro. Poiché la norma finanziava il 25% del reddito, la professionista aveva indebitamente ottenuto le somme richieste.

Dopo l’iniziale contestazione della truffa aggravata (articolo 640-bis del Codice penale), il gip riqualificava l’illecito in indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato (articolo 316-ter). Veniva anche disposto il sequestro preventivo della somma.  Contro la conferma della misura da parte del Tribunale del riesame, l’interessata ricorreva in Cassazione. Qui i giudici hanno innanzitutto rilevato che tutti gli interventi di sostegno alle attività effettuati dalle amministrazioni pubbliche (crediti di imposta, bonus fiscali, concessioni di garanzie, contributi eccetera) rientrano nella nozione di finanziamento pubblico, spiega Il Sole 24 Ore.  E, secondo la Cassazione, il discrimine tra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e l’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato è l’induzione in errore. Nella specie, la norma prevedeva l’erogazione del finanziamento in misura pari al 25% dei ricavi, desunti dall’ultimo bilancio alla data della domanda o da altra documentazione da autocertificare ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000.  La condotta di chi ottiene la garanzia in base ad un’autodichiarazione che attesti requisiti non sussistenti non costituisce una truffa con l’inganno. Il destinatario, infatti, non è tenuto ad alcun accertamento sulla veridicità e pertanto non può essere indotto in errore. Da qui la conferma dell’indebita percezione di erogazioni.  L'esperto del "Sole"  ricorda che, nelle successive contribuzioni erogate nel periodo emergenziale, l’applicazione di tale reato è stata espressamente prevista dall’articolo 25 del Dl 34/2020. E, nel caso di società, questa norma comporta anche la responsabilità dell’ente, con le conseguenti severe sanzioni che sono previste dal Dlgs 231/2001.

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