
Questo Natale sarà di difficile o almeno "diverso", come lo hanno definito da più aperti. Tra deroghe, divieti e autocertificazioni, gli italiani si preparano alle feste di Natale in pandemia.
Il nuovo decreto di venerdì ha fissato i paletti entro i quali ci si potrà muovere dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, proprio nei giorni considerati più a rischio per assembramenti e aggregazioni fuori controllo. Ma che l'Italia sia arancione (nei giorni 28,29,30 dicembre e 4 gennaio) o rossa (nei giorni 24,25,26,27,31 dicembre e 1,2,3,5,6 gennaio) saranno comunque concessi spostamenti all'interno della propria regione. Si potranno raggiungere case private, però, solo in due o con minori di 14 anni e una sola volta al giorno. Concessa anche la presenza di persone disabili e "non autosufficienti conviventi".
Per spostarsi, inoltre, bisognerà munirsi della nuova autocertificazione, praticamente identica a quella che accompagnava il Dpcm del 3 dicembre, salvo l'esclusione nel testo della Regione in cui ci si sta dirigendo perché proibito dalla nuova norma.
Confermate le sanzioni per eventuali violazioni, che potranno essere contestate anche nei giorni successivi al controllo. Gli spostamenti sono, ovviamente, concessi anche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute. Nei giorni considerati arancioni chi risiede in un comune con meno di 5.000 abitanti potrà spostarsi anche nei comuni vicini, entro un raggio di 30 chilometri. Una norma, però, per la quale sono previste le stesse deroghe spiegate nel decreto, ossia spostarsi all'interno della propria regione per andare a trovare parenti o amici una volta al giorno.
Abbiamo raccolto le risposte ad alcune delle domande più frequenti.
Si potrà andare nei negozi, che sono aperti fino alle 21, niente bar e ristoranti, che saranno chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Uscire dal proprio comune è, in linea generale, vietato. Ci sono però, come detto sopra, alcune importanti deroghe: oltre alla possibilità di farlo per lavoro, salute o necessità e urgenza, sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio. È possibile percorrere una distanza «non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni», ma è vietato recarsi nel capoluogo di provincia. Non solo: si può andare — al massimo in due, e con un solo spostamento al giorno — a trovare un parente o un amico, anche fuori comune (ma all’interno della propria regione). Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 vale solo questa seconda deroga, quella dello spostamento per andare a fare visita ai parenti o agli amici (con le regole esposte sopra: al massimo in due, non includendo minori, disabili o persone non autosufficienti; al massimo con uno spostamento per giorno). In tutto questo periodo, sia nei giorni «rossi» sia in quelli «arancioni», si può anche andare in una seconda casa di proprietà, a patto che sia all’interno della propria regione.
No, l'intervento delle forze dell'ordine è possibile solo se vi è il sospetto che in un'abitazione si stia commettendo un reato. Verranno comunque disposti servizi di controllo capillari sugli spostamenti, sarà necessario autocertificare il motivo dell'uscita da casa.
Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.
No, è possibile invitare due persone, familiari o anche semplici amici e conoscenti, a cui possono aggiungersi i loro figli sotto i 14 anni o persone disabili.
Sì. Posso andarci solo o con un'altra persona (più eventuali bambini).
Sì, nei giorni festivi e prefestivi in cui l’Italia è zona rossa serve sempre per giustificare lo spostamento.
No, non è richiesto. Per quanto prevede la legge sulla privacy i cittadini non sono tenuti a indicare il nome delle persone che si incontrano. Resta ferma però l'obbligatorietà di indicare l’indirizzo di partenza e di arrivo, come si legge nel modulo.
No, una famiglia di quattro persone così composta non può spostarsi. Può spostarsi solo se i due figli hanno meno di 14 anni.
No, la deroga per gli spostamenti consente di muoversi verso una abitazione una sola volta al giorno.
No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla.
Sì, gli spostamenti sono consentiti esclusivamente dalle 5 alle 22 e, il primo dell’anno, dalle 7 alle 22.
Sì, la partecipazione alle funzioni religiose è consentita. La vigilia di Natale la Cei anticipa le funzioni in modo da consentire il rientro a casa per le 22. L’invito è di andare nella chiesa più vicina e di portare con sé l’autocertificazione.
No dal 24 dicembre al 6 gennaio.
Sì, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, è comunque sempre possibile raggiungere le seconde case nel territorio regionale.
No, il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito.
Per raggiungerli ci si può spostare, sempre nella propria regione, solo fino al 23 dicembre.
Dal 24 dicembre fino al 6 gennaio saranno chiusi e potranno lavorare solo con l’asporto o con il domicilio.
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria.
Sì, la sanzione applicabile rimane quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, in quanto prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
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