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Cassazione, libera scelta del nuovo nome per chi cambia sesso

Chi decide di cambiare sesso e, dunque, deve rettificare gli atti all’anagrafe, può liberamente scegliere il proprio nuovo nome: non sussiste infatti alcun obbligo di trasporre quello avuto fino a quel momento nell’altro genere.

Lo mette nero su bianco la prima sezione civile della Cassazione, con un’ordinanza depositata oggi, con la quale ha accolto il ricorso di una persona che, chiedendo la rettifica dell’attribuzione di sesso da maschile a femminile, si era vista negare l’apposizione del nuovo nome da lei scelto, perchè non era esattamente «la mera femminilizzazione del precedente": i giudici della Corte d’appello avevano motivato questo rifiuto sostenendo che si era di fronte a «un voluttuario desiderio di mutamento del nome di cui, di per sè, non sussistono i presupposti»

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