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Divorzio, l'assegno non può essere un "prelievo forzoso"

Gli ex mariti che guadagnano molti soldi non sono tenuti a dare l'assegno di divorzio alla ex moglie che guadagna di meno. A mettere al bando "l'idea" che l'ex coniuge economicamente 'forte' "sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui 'sostenibile', quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi" è la Cassazione che, sulla scia della famosa sentenza 'Grilli', lima ulteriormente i confini del diritto al 'vitalizio' divorzile.

"L'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato", sottolinea la Suprema Corte rilevando che la funzione "riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi "non esiste come funzione autonoma".

L'assegno divorzile deve essere corrisposto solo in caso di "non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a determinate condizioni".

Per farlo scattare non basta solo la disparità dei redditi. Così la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un marito divorziato contro la decisione della Corte di Appello di Roma che gli aveva imposto di versare alla ex moglie 400 euro al mese.

L'uomo guadagna circa 8mila euro di stipendio, e ha disponibilità di titoli finanziari, mentre la ex moglie - con la quale è stato sposato cinque anni senza avere figli - guadagna 25mila euro netti l'anno e deve pagarsi un affitto di 675 euro al mese: sulla base di questi dati i giudici di merito avevano accolto la richiesta della ex di ricevere un contributo economico dal marito divorziato che nel frattempo si è rifatto una vita e ha avuto due figli da un'altra persona.

In Cassazione, i legali dell'uomo - Marco I.F. -hanno fatto presente che la ex moglie - Camilla C. - ha comunque la sua indipendenza economica e che si tratta di una donna giovane che al momento del divorzio aveva 35 anni. In questo caso quindi è anche escluso che "la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune". Ora la Corte di Appello di Roma deve tornare sui suoi passi e uniformarsi alle indicazioni degli 'ermellini' (sentenza 24932).

(ANSA)

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