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Ricorso in ritardo, sentenza salva azienda a Palermo

PALERMO. E' possibile presentare il ricorso contro accertamenti fiscali anche in ritardo rispetto ai termini previsti, se il disguido non è addebitale al ricorrente. Lo ha sancito la Commissione tributaria provinciale di Palermo, riconocendo valido il ricorso presentato fuori tempo da un rivenditore di auto palermitano(sentenza 171/07/13); il contribuente ha, infatti, impugnato la cartella esattoriale  relativa all'avviso di accertamento per i quali erano spirati i termini. La pronuncia  recepisce il motivo del nostro ricorso - spiega il professor Angelo Cuva che ha difeso l'azienda - che evidenziando che la mancata impugnazione dell'accertamento (circa 441.000 di euro) nei termini dovuta ad errore scusabile del contribuente (o a causa a lui non imputabile), ha portato a chiedere la rimessione in termini dell'impugnazione dell'accertamento (per il quale era decorso il termine d'impugnazione) in occasione dell'impugnazione della successiva cartella di pagamento. Tale pronuncia costituisce una delle prime applicazione al processo tributario dell'istituto della rimessione in termini disciplinato dall'art. 153, 2 c. cpc rivisitato a seguito della mini riforma del processo civile operata con la L. n. 69/2009.

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