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Gela, la Corte d’appello condanna lo Stato Risarcita di 40 mila euro un’oculista

GELA. Riceverà quarantamila euro quale risarcimento della frequenza obbligatoria del corso di specializzazione in Oftalmologia presso l’università di Palermo. A stabilirlo è stata la corte d’appello che ha dato ragione a un’oculista gelese condannando lo Stato. La sentenza arriva dopo dieci anni di battaglie legali sfociate in un contenzioso e due gradi di giudizio. La sentenza rischia di fare da eco e alimentare speranze per tutti i medici che hanno richiesto e non ottenuto un equo riconoscimento per l’attività espletata durante il corso di specializzazione nel periodo compreso tra il 1983 e il 1991. L’oculista, dopo essersi laureata in Medicina e chirurgia e avere superato l’apposita procedura selettiva, era stata costretta a frequentare un corso obbligatorio a tempo pieno dovendo rinunciare a qualsiasi altra attività professionale. La vicenda è andata avanti per cinque anni, con precisione dal 1988 a 1992. Oggi, la sentenza della corte d’appello di Palermo ha stabilito che le attività di formazione dei medici specialisti, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, deve essere “adeguatamente remunerata” nel rispetto delle direttive degli Stati membri. “Il legislatore italiano, invece, non si adeguava – spiegano i legali Maganuco e D’Aleo – a tale disposizione, tanto da essere formalmente richiamato dalla stessa Corte di giustizia delle Comunità europee”. Secondo quanto stabilito dalla Corte d’appello il “legislatore italiano non si adeguava prontamente alla disposizione tanto da essere formalmente richiamato dalla stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Successivamente stabiliva in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000 prevedendo, però – incalzano i legali - ed è qui la beffa, che tale disposizione trovasse applicazione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992. Per la ritardata e parzialmente omessa attuazione delle direttive richiamate, veniva avviato un contenzioso che ha consentito di evidenziare l’illegittimità del provvedimento adottato, in contrasto con le direttive comunitarie, in quanto riservava l’applicazione dell’ordinamento comunitario ai soli medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/92”.

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