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L’equilibrio tra il potere giudiziario e quello politico

Anche il procuratore di Venezia, Vittorio Borraccetti, esponente di spicco di Magistratura democratica, ha riconosciuto l'opportunità di reintrodurre l'immunità parlamentare. È un segno importante di come finalmente si stia avviando, anche all'interno della magistratura italiana, una seria riflessione di come realizzare un equilibrio pacifico tra il potere giudiziario ed il potere politico. Così come ci sono altri due segnali altrettanto importanti delle trasformazioni culturali che stanno avvenendo nel nostro Paese e del fatto che si va diffondendo la consapevolezza dell'urgenza di affrontare la «questione giustizia» in modo costruttivo e bandendo, da parte di tutti gli attori coinvolti, ogni atteggiamento ideologico, evitando nuove «guerre di religioni».
Il primo di tali segnali è offerto dal disegno di legge costituzionale presentato, il 7 dicembre 2009, in Senato a firma di Chiaramonte e Compagna, diretto a reintrodurre l'immunità parlamentare. Nella relazione al disegno di legge si legge che l'idea che lo sorregge «è che l'art. 68 della Costituzione (ossia quella norma che originariamente prevedeva l'immunità parlamentare) non fosse un'eccezione o una forzatura dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, prevista dall'art. 3, ma uno svolgimento, un'attuazione, una garanzia dell'art. 67 sulla libertà del mandato parlamentare». Il secondo è dato dalla recente pubblicazione del libro «Magistrati» di Luciano Violante. Quello che fino a ieri era considerato un teorico della magistratura militante afferma, senza ambiguità, che occorre prospettare un ruolo nuovo della magistratura che assicuri un nuovo equilibrio democratico tra i poteri. Perciò, l'illustre esponente del PD riconosce gli abusi di certe Procure ed anche l'elevatissimo tasso di incertezza che oggi caratterizza l'attività dei giudici e dei pubblici ministeri, che spesso forniscono, anche a breve distanza di tempo, interpretazioni assai diverse delle stesse norme, sicché è per chiunque difficile valutare le conseguenze giuridiche (anche penali) dei propri comportamenti. In particolare, nel libro citato viene fortemente criticato la tendenza di alcuni settori della magistratura a «trasformarsi in una sorta di protettorato della Repubblica». Di contro, secondo Violante il magistrato «deve rispettare l'autonomia della politica e dell'amministrazione rispetto alla tentazione di costituirsi come guardiano-protettore della comunità nazionale; deve far prevalere il senso del limite della giurisdizione rispetto alle luci abbaglianti del moralismo giuridico».
In ogni caso alcuni punti vanno messi in chiaro senza ambiguità. In primo luogo, va evidenziato l'enorme potere di cui oggi dispongono le procure della Repubblica per il convergere di svariati fattori quali l'elevata discrezionalità nell'interpretazione della legge, accentuata dal caos normativo e dall'eccessiva giuridificazione di ogni ambito della vita sociale, e l'altrettanto amplissima discrezionalità di cui godono le Procure nel selezionare, tra le tante, le notizie di reato cui dare priorità, scegliendo così in pratica quali reati e quali soggetti perseguire con l'esercizio dell'azione penale. In secondo luogo, va evidenziato come il venir meno della certezza del diritto recide quel canale del magistrato con la legge che è sempre stato la fonte della sua legittimazione, cosa che a lungo andare finisce per incrinarne la credibilità. Infine, va ribadito come qualsiasi riforma debba mantenere e rafforzare il principio dell'indipendenza della magistratura (sia di quella giudicante che di quella requirente), perché senza indipendenza della magistratura i diritti e le libertà del cittadino sarebbero esposte al capriccio del «principe». In questo contesto molte riforme possono essere pensate per raggiungere un equilibrio tra i diversi principi che sono stati tratteggiati (tutti di rilevanza costituzionale). Tra tutte, come ripetiamo da tempo, va messa all'ordine del giorno una seria riflessione sull'istituto dell'immunità parlamentare, possibilmente riformata rispetto all'originario testo dell'art. 68, in modo tale da escludere dall'ambito della sua applicazione alcune ipotesi estreme (come la flagranza del reato o alcune ipotesi di reato particolarmente gravi).


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