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Brexit, la Corte Ue: "La Gran Bretagna può tornare indietro"

Theresa May

La Gran Bretagna ha la possibilità di revocare la Brexit in modo unilaterale sino alla data di conclusione dell’accordo di divorzio. Sono le conclusioni dell’avvocato generale della Corte Ue Campos Sanchez Bordona relative alle domande di chiarimenti rivolte alla Corte di giustizia europea da parte un tribunale scozzese, in seguito alla richiesta di diversi membri del parlamento scozzese, del parlamento britannico e del Parlamento europeo.

La richiesta di chiarimenti alla Corte nasce dal fatto che, dato che Westminster deve dare la sua approvazione finale alla Brexit, avere o meno la possibilità di revocare l’art. 50 costituirebbe per i parlamentari britannici una «terza via», ossia restare nell’Ue di fronte a una Brexit insoddisfacente.

Sapere se questa via sia percorribile consentirebbe quindi di avere una panoramica completa delle opzioni a disposizione per il voto alla House of Commons l’11 dicembre. L’avvocato generale della Corte ha quindi innanzitutto respinto in toto la posizione del governo britannico, secondo cui la questione posta era irricevibile perché ipotetica, ritenendo al contrario la questione «né accademica né prematura né superflua» ma di «importanza pratica evidente e necessaria» e di competenza esclusiva della stessa Corte.

La Gran Bretagna, per Sanchez Bordona, può quindi revocare la Brexit purché questa revoca venga decisa «conformemente alle regole costituzionali dello stato membro, sia oggetto di una comunicazione formale al Consiglio europeo e non comporti pratiche abusive». Si fa quindi riferimento alla Convenzione di Vienna sui trattati internazionali, in base a cui è possibile fare marcia indietro prima che i trattati abbiano preso effetto, e al fatto che il ritiro da un trattato sia un atto unilaterale espressione della sovranità di uno stato tanto quanto la sua sottoscrizione.

Nel merito specifico dell’art. 50, «la conclusione di un accordo non è condizione della realizzazione del ritiro» dall’Ue, inoltre questo prevede la «notifica dell’intenzione di ritirarsi» e non la sua decisione di farlo, infine il carattere unilaterale della decisione di addio si applica anche a quella di rimanere per cui sarebbe anche «illogico» da parte dei Paesi Ue restanti non accettare la revoca per spingere loro stessi fuori un Paese che è a tutti gli effetti ancora uno stato membro.

L’avvocato generale respinge quindi la tesi di Consiglio e Commissione Ue che ammetterebbe esclusivamente la possibilità di fermare la Brexit tramite una decisione all’unanimità dei 27, ritenendola incompatibile con l’art. 50 in quanto in violazione del principio di sovranità di uno stato di decidere se restare o lasciare l’Ue..

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