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Assegno di divorzio, nel calcolo tornano tenore di vita e contributo alla famiglia: cosa cambia

La Cassazione compie una nuova rivoluzione nella giurisprudenza sull'assegno di divorzio, andando oltre quanto stabilito un anno fa, con la sentenza sull'ex ministro Vittorio Grilli che aveva archiviato il parametro del "tenore di vita" utilizzato per quasi trent'anni.

Ora le Sezioni Unite, cioè l'organismo di vertice che ha il compito di risolvere contrasti e decidere su questioni di particolare importanza, confermano che non può esservi nessun automatismo legato al mantenimento di uno 'status', ma precisano anche che nel decidere l'assegno di divorzio non ci si può limitare a verificare se l'ex è capace o meno di mantenersi.

Spesso, infatti, quel che il marito ha costruito, lo ha fatto anche grazie all'aiuto della propria moglie e alla rinunce che questa ha compiuto.

Un matrimonio non può garantire nessuna "rendita di posizione", ma un progetto di vita insieme non può chiudersi con un "arrivederci e grazie" in ragione di una concezione più moderna dell'unione di persone singole ed economicamente indipendenti. Per questo nello stabilire l'assegno di divorzio "si deve adottare un criterio composito" che tenga conto "delle rispettive condizioni economico-patrimoniali" e "dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge" alla vita familiare, al "patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età". All'assegno di divorzio - è spiegato nella sentenza 18287 relativa al divorzio di due imprenditori emiliani - deve attribuirsi una funzione insieme "assistenziale, compensativa e perequativa": questo comporta che esiste da un lato il dovere di solidarietà, dall'altro un diritto a veder sanata un posizione di svantaggio.

Il giudice dovrà quindi verificare "se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi" sia collegata "alle scelte" sulla vita familiare "adottate e condivise", "con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti". Inoltre, non può trascurarsi "la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravate dall'età".

Nessun automatismo legato al mantenimento dello 'status', ma neppure la rigida applicazione del "criterio dell'indipendenza economica", punto più criticato della sentenza Grilli perché sfavorirebbe chi, di comune accordo col partner, ha ridotto le proprie aspettative professionali.

Un ragionamento che, in nome della parità tra "persone singole" all'interno della coppia, andava a discapito di chi - tipicamente la donna - rinuncia a coltivare la propria carriera per la famiglia. E questo è un dato che non sfugge alla nuova interpretazione delle Sezioni Unite, seconde le quali la sentenza Grilli "è rilevante ma incompleta".

Questa decisione apre ad una valutazione caso per caso. Inciderà sicuramente su molti procedimenti in corso, per i quali nel frattempo è stata adottato il metro di giudizio della sentenza Grilli. Offrirà forse un argomento anche alla difesa di Veronica Lario nel divorzio dall'ex premier Silvio Berlusconi, alla quale la Corte d'Appello di Milano nel novembre scorso ha tolto il diritto all'assegno mensile di oltre un milione di euro.

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