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Vino in terreni sottratti alle mafie e nel cratere del sisma

(ANSA)  - Le Regioni potranno dare priorità all'assegnazione dei nuovi impianti viticoli ai terreni sottratti alle mafie e al rilancio agricolo di aree nel cratere del sisma. E' quanto prevede il decreto, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che avvia il nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Fermo restando il principio che garantisce alle singole Regioni, ove richiesto, una percentuale di incremento pari all'1% della superficie vitata a livello regionale, si prevede una soglia massima di 50 ettari per le richieste di autorizzazioni per i nuovi impianti. Entro 10 giorni dalla ricezione di tutte le domande, le Regioni potranno inoltre decidere se applicare un rilascio minimo di superficie a tutti i richiedenti per una quota variabile da 0,1 a 0,5 ettari.

Priorità anche ai richiedenti le nuove autorizzazioni per superfici situate all'interno della zona infetta da Xylella fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto.
Le Regioni potranno dare priorità all'assegnazione dei nuovi vigneti ad altri criteri. Ad esempio superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5; superfici in forte pendenza, superiore al 15 %; superfici ubicate in zone di montagna (altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare), altipiani esclusi; superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km quadrati caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

I produttori si devono impegnare, per un periodo minimo di cinque/sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo. Inoltre per contrastare fenomeni elusivi dei criteri di ammissibilità e del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni basati su contratti d'affitto il provvedimento prevede che l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei sei anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione non da' origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo.

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