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Sanatoria edilizia "nascosta" in una legge approvata all'Ars: norme "cassate"

Corte Costituzionale

PALERMO. Una sanatoria «nascosta» nella legge regionale approvata dall’Assemblea siciliana lo scorso agosto per recepire il testo unico dell’edilizia. E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte costituzionale che ha accolto l'impugnativa di alcune norme promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di alcune norme contenute nella legge.

Cassati due commi che prevedevano che «il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» e nella parte in cui "si pone un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza al fine del rilascio del permesso".

«Questo significava - dice il leader dei Verdi, Angelo Bonelli - che chi aveva commesso l’abuso edilizio avrebbe potuto sanarlo nel caso in cui il Comune avesse modificato il piano regolatore o le norme tecniche edilizie. Un condono edilizio vero e proprio con il voto a favore di Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri e con la responsabilità di Rosario Crocetta."

«Il governo nazionale, meritoriamente, ha impugnato presso la Corte Costituzionale la legge e noi Verdi avevamo presentato una memoria alla Corte - aggiunge Bonelli - Questa legge avrebbe potuto sanare 2 milioni di metri cubi di cemento abusivi. Attendiamo ora che anche la legge nazionale che blocca le demolizioni sia bocciata. Troppe Regioni in questa materia legiferano fuori dalla costituzione stimolando nuovo abusivismo invece che fermarlo, riconosciamo al governo su questa materia un ruolo rigoroso a tutela della costituzione e dell’interesse pubblico».

«E' una sentenza durissima e simbolica - dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - anche per i temi su cui interviene, come abusivismo edilizio, condono, tutela ambientale e paesaggistica, anche perché resa all’indomani dell’elezione della nuova Assemblea. Chiediamo, quindi, al neo Presidente della Regione di dare disposizioni agli Uffici regionali competenti di accertare quante sanatorie hanno rilasciato dal 2016 ad oggi i Comuni in applicazione di tali norme regionali incostituzionali e di chiederne la revoca/annullamento».

Oltre alla norma sulla sanatoria "nascosta", la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di una serie di disposizioni in materia edilizia, impianti di energia rinnovabili, costruzioni in località sismiche contenute nella legge 16/2016 della Regione Sicilia. Queste le disposizioni 'bocciatè dalla sentenza redatta dallla giudice Silvana Sciarra

RINNOVABILI - L’art.3 della norma consente di realizzare gli impianti di energie rinnovabili escludendoli dalle verifiche di impatto ambientale: in sostanza viene esteso il regime di edilizia libera agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ma in quest’ambito, si legge nella sentenza, «il legislatore statale ha operato il bilanciamento tra l’intrinseca utilità di simili impianti, che producono energia senza inquinare l'ambiente, e il principio di precauzione attuato mediante la separata verifica che gli stessi impianti non danneggino in altro modo il medesimo ambiente». La Regione, ha stabilito quindi la Corte, ha oltrepassato i limiti delle proprie competenze.

«CONDONO SURRETTIZIO» - Incostituzionale anche l’art.14 che consente una sanatoria nel caso di un intervento edilizio di cui sia attestata la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda e non anche a quello della sua realizzazione. Disposizioni in contrasto con quelle nazionali che «finiscono con il configurare un surrettizio condono edilizio».

ZONE SISMICHE - La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 16 nella parte in cui consente l’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche senza necessità di autorizzazione scritta. La disposizione va ricondotta infatti alla materia della "protezione civile», rispetto alla quale «lo statuto speciale non assegna alcuna specifica competenza alla Regione siciliana». La sentenza sottolinea quindi che la norma è in contrasto col Testo unico dell’edilizia che impone la dichiarazione scritta del competente ufficio regionale. Stesso principio anche per la disposizione che esclude le opere minori dalla preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio del Genio civile prevista, ai fini della sicurezza, nelle zone sismiche: anche questa norma è stata dichiarata incostituzionale.

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