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Referendum, il Tar respinge il ricorso: inammissibile per difetto di giurisdizione

ROMA. Il Tar del Lazio, a quanto apprende l'ANSA, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso sul quesito referendario presentato da M5s e Sinistra italiana. La decisione è stata assunta dalla sezione 2bis del Tar e, sempre a quanto si apprende, a breve dovrebbero essere rese note le motivazioni. Il ricorso era stato presentato giudicando ingannevole il contenuto del quesito referendario.

«Sia le ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum» che hanno predisposto il quesito referendario «sia il decreto presidenziale - nella parte in cui recepisce il quesito - sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell'ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale».

«Il Tar del Lazio - si legge in una nota - con sentenza n. 10445 del 20 ottobre, ha deciso il ricorso presentato dai promotori del referendum costituzionale Loredana De Petris e Rocco Crimi e dagli avvocati Giuseppe Bozzi e Vincenzo Palumbo, con il quale è stata contestata la formulazione del quesito referendario da sottoporre al voto degli elettori il 4 dicembre 2016».

Nel comunicato si evidenzia che, «considerata l'urgenza di dare una risposta definitiva alla questione, il Tar non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione».

Secondo i giudici amministrativi, «l'individuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dall'Ufficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato. La sentenza ritiene che sia le ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum sia il decreto presidenziale - nella parte in cui recepisce il quesito - sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell'ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale».

«Eventuali questioni di costituzionalità - conclude la nota - della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell'Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale».

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