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Laboratori di analisi cliniche in Sicilia: il Tar annulla l’obbligo di accorpamento

PALERMO. Non scatterà in Sicilia l'obbligo di accorpamento per i laboratori di analisi cliniche. La terza sezione del Tar ha accolto il ricorso presentato da alcuni centri assistiti dagli avvocati Salvatore e Tommaso Pensabene Lionti e ha annullato un decreto dell'assessore regionale alla Salute che subordinava il mantenimento della convenzione al raggiungimento di almeno 100 mila prestazioni all'anno entro il 31 dicembre 2015. Il limite era raddoppiato a 200 mila prestazioni da raggiungere entro il 31 dicembre 2017.

Per mantenere accreditamento e convenzione i laboratori con un numero inferiore di prestazioni avrebbero dovuto seguire la strada dell'accorpamento. Con la sentenza del Tar non sarà più necessario perché la "lacunosità delle previsioni" non avrebbe evitato la "creazione forzosa di posizioni dominanti" e avrebbe anzi favorito un "mercato oligopolistico".  "La mera previsione di un obbligo di raggiungimento di una soglia minima di prestazioni annue - scrivono i giudici del Tar - non può ritenersi da sola sufficiente a raggiungere gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi offerti".

PALERMO. Non scatterà in Sicilia l'obbligo di accorpamento per i laboratori di analisi cliniche. La terza sezione del Tar ha accolto il ricorso presentato da alcuni centri assistiti dagli avvocati Salvatore e Tommaso Pensabene Lionti e ha annullato un decreto dell'assessore regionale alla Salute che subordinava il mantenimento della convenzione al raggiungimento di almeno 100 mila prestazioni all'anno entro il 31 dicembre 2015. Il limite era raddoppiato a 200 mila prestazioni da raggiungere entro il 31 dicembre 2017.

Per mantenere accreditamento e convenzione i laboratori con un numero inferiore di prestazioni avrebbero dovuto seguire la strada dell'accorpamento. Con la sentenza del Tar non sarà più necessario perché la "lacunosità delle previsioni" non avrebbe evitato la "creazione forzosa di posizioni dominanti" e avrebbe anzi favorito un "mercato oligopolistico".  "La mera previsione di un obbligo di raggiungimento di una soglia minima di prestazioni annue - scrivono i giudici del Tar - non può ritenersi da sola sufficiente a raggiungere gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi offerti".

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