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Al check-in basta la patente, ma solo per i voli nazionali

Attenzione, però, la patente italiana è considerata un documento solo in Italia, all'estero, quindi, va sempre accompagnata da un documento di riconoscimento

ROMA. Stai per prendere un volo con destinazione nazionale e ti accorgi di aver dimenticato a casa la carta d'identità? Niente panico, se hai con te la patente di guida, anche in formato 'card', puoi comunque imbarcarti. Per passare il check-in infatti per i cittadini italiani la patente di guida, sia cartacea che 'card', è equipollente alla carta d'identità e può essere quindi mostrata per il riconoscimento alle Forze dell'Ordine. Inoltre, è sufficiente come unico documento anche in caso di fermi di controllo mentre si guida.

Anche se si consiglia comunque di accompagnare la patente di guida ad un altro documento per diminuire gli eventuali tempi attesa nel caso gli agenti avessero dei dubbi sulla genuinità della «tesserina rosa» e volessero quindi accertare in questura l'identità del titolare della patente.

L'utilizzabilità della «patente card» come documento di riconoscimento è previsto dal Decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000. In tutti i casi in cui «viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente». E che la patente (nuova o vecchia) lo sia lo stabilisce il comma 2 dell'articolo 35 dello stesso atto legislativo: «Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato».

La Polizia di Stato sul proprio sito internet chiarisce ulteriormente il punto: «La patente di guida, anche nel nuovo formato card, è considerata un valido documento di identificazione a tutti gli effetti. L'articolo 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, rubricato 'Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza', prevede che l'identità personale possa essere dimostrata con ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e, tra questi, è menzionata esplicitamente la patente di guida».

Più pratica da tenere in tasca, meno delicata rispetto a quella di carta che ha sostituito dall'ottobre 1999 (se si bagna non va rifatta...), la «card rosa» esiste in due formati, entrambi ugualmente validi ai fini identificativi. Il più recente però, emesso dal 19 gennaio 2013, è stato adeguato agli standard europei e non contiene più l'indicazione della residenza del titolare. In caso di verbale per violazione del Codice della Strada può quindi nascere per gli agenti il problema di accertare la residenza di chi ha commesso la violazione. Di norma, il controllo viene fatto in pochi minuti con i mezzi informatici a disposizione della pattuglia. Disporre di un secondo documento da esibire (basta anche il tesserino del Codice Fiscale) può quindi far risparmiare il tempo dell'operazione. Inoltre, se le condizioni della «card» fossero tali da far dubitare della sua genuinità, avere con sè la carta d'identità o un altro dei documenti equipollenti potrebbe far evitare l'accompagnamento in questura per la fotosegnalazione ai fini dell'accertamento delle generalità.

Attenzione, però, la patente italiana è considerata un documento solo in Italia, all'estero, quindi, va sempre accompagnata da un documento di riconoscimento. Per i cittadini dell'Unione Europea che si trovano nel Belpaese è opportuno chiarire che la patente straniera, anche in formato comunitario, non ha valore di carta d'identità: in caso di controllo, quindi, deve essere mostrata agli agenti insieme a un documento di riconoscimento. Per gli extracomunitari, invece, la licenza di guida deve essere esibita con il passaporto e il permesso di soggiorno.

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