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Ufficio stampa della Regione, la Corte costituzionale: inammissibile ricorso su giornalisti

PALERMO. È "manifestamente inammissibile"; la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice del lavoro di Palermo sulla norma che disciplina l'assunzione di giornalisti all'ufficio stampa della Presidenza della Regione siciliana. Lo ha deciso la Corte costituzionale in un giudizio promosso in via incidentale e collegato alla vicenda dei 21 giornalisti licenziati dal presidente della Regione, Rosario Crocetta.
Secondo il governatore, il rapporto di lavoro aveva un carattere "fiduciario". Diversa la tesi dei giornalisti che hanno impugnato il licenziamento sostenendo che era invece subordinato e a tempo indeterminato.
Per due di loro il giudice del lavoro ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di una parte della legge regionale numero 79 del 1976 in base alla quale erano stati assunti. Ora la Consulta ha deciso che il ricorso è inammissibile per carenza di motivazione. Due le censure della Corte costituzionale: il giudice del lavoro non ha spiegato le ragioni per cui non ha ritenuto di applicare la norma impugnata e non ha fornito inoltre alcuna "indicazione in ordine alle modalità con cui si è atteggiato, in concreto il rapporto di lavoro dei ricorrenti.
ORDINE E ASSOSTAMPA: "LA LEGGE E' ANCORA IN VIGORE"
«La legge regionale che nel 1976 ha istituto l'Ufficio stampa della Regione è ancora in vigore». Lo affermano l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione della stampa di Sicilia, in una nota congiunta.
«È la diretta e inequivocabile conseguenza della decisione della Corte Costituzionale - spiegano - che con l'ordinanza n. 146/2014 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, sollevata dalla Sezione lavoro del Tribunale di Palermo. La questione era sorta sul ricorso dei giornalisti Giancarlo Felice e Gregorio Arena e licenziati dal presidente Crocetta, insieme agli altri 19 colleghi dello stesso ufficio stampa, subito dopo il suo insediamento. Adesso il giudice potrà provvedere sulla vicenda della richiesta di reintegrazione dei giornalisti licenziati, sulla scorta delle leggi vigenti».
«Non si comprendono, dunque, il senso e il fondamento delle dichiarazioni di Crocetta - osservano Ordine dei giornalisti e Assostampa Sicilia - che ha cantato vittoria sostenendo di avere avuto ragione. La Corte Costituzionale in realtà ha soltanto sancito l'inammissibilità della questione sollevata dal giudice del lavoro, il quale, nella stessa ordinanza di rimessione alla Corte aveva espressamente dichiarato e accertato che il rapporto di lavoro dei giornalisti dell'Ufficio stampa della Regione è certamente da qualificarsi come subordinato».

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