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Regione, il commissario dello Stato impugna norme della Finanziaria

Tra queste, viene bocciata la tabella H, quella che prevede fondi a pioggia per 135 enti e associazioni beneficiari di 24 milioni di euro

PALERMO. Il commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato alcune norme della legge finanziaria, approvata il primo maggio, tra cui la famigerata 'tabella h', l'elenco di 135 enti e associazioni beneficiari di 24 milioni di euro, approvato a notte fonda tra mille polemiche. Per il commissario Carmelo Aronica «la norma dà adito a rilievi di carattere costituzionale» perchè «l'Assemblea regionale interviene nuovamente con un provvedimento ad hoc destinato esclusivamente a determinate istituzioni, da anni fruitrici di provvidenze pubbliche senza ancorare la scelta operata a precisi e confacenti parametri di comparazione e valutazione». «Il principio di eguaglianza esige che le leggi singolari, come la norma in esame, corrispondano ad obiettive diversità delle condizioni considerate rispetto a quelle di enti similari, che giustifichino razionalmente ed obiettivamente la disciplina di privilegio adottata», scrive ancora il commissario. Per il prefetto Aronica «se non sono contestabili la valenza ed il rilievo, anche a livello ultra regionale, di talune associazioni e fondazioni destinatarie dei contributi, ciò che costituisce motivo di censura è l'omessa valutazione e comparazione delle loro situazioni con quelle delle altre istituzioni operanti in medesimi settori in Sicilia». E sostiene che «detto esame comparativo avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuato mediante una esaustiva istruttoria amministrativa operata dalla competente commissione legislativa prima dell'adozione della legge dalla cui conclusione potesse emergere una obiettiva diversità di condizioni che giustificasse la scelta operata dal legislatore in favore dei 135 enti in questione».
Nell'impugnativa, il commissario dello Stato contesta inoltre al legislatore di non avere «tenuto nella debita considerazione la circostanza che le istituzioni in argomento potrebbero essere già destinatarie di provvidenze erogate da altri soggetti pubblici e ciò al fine di garantire non solo la par condicio tra i vari enti ed associazioni ma anche l'ottimale utilizzazione delle risorse, peraltro esigue, destinate a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività in ambito socio culturale». E ancora: «la disposizione impugnata, che si connota come legge-provvedimento, in quanto incide su un numero determinato benchè elevato di destinatari», «deve essere soggetta ad un scrutinio stretto di costituzionalità (sentenze n. 2 e 153 del 1997, n. 227 del 2007) sotto il profilo della non arbitrarietà e non irragionevolezza della scelta del legislatore». «Dalla giurisprudenza costituzionale si ricava che lo stesso legislatore, quando emette leggi a contenuto provvedimentale - scrive il commissario Aronica - deve applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza (sentenza n. 137/2009) affinchè il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalità per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialità». Perchè «la possibilità, non esclusa dalla Costituzione, per il legislatore di svolgere un'attività a contenuto amministrativo non può spingersi sino a violare l'uguaglianza fra i cittadini come nel caso in esame». Infatti «il legislatore siciliano nell'adottare un'attività a contenuto particolare e concreto non ha dato modo di individuare i criteri ai quali sono state ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione». «Proprio in questa prospettiva si ritiene che la norma-provvedimento in questione sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione - aggiunge Aronica - non avendo rispettato il principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento». E sottolinea che «la norma, secondo quanto affermato da codesta Corte su un caso similare deciso con sentenza n. 137 del 2009, si risolve «in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in denaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi, ed a scapito quindi dell'interesse generale».

BOCCIATE NORME SU IRPEF E IDROCARBURI.
Tra le norme in finanziaria impugnate dal commissario dello Stato ce ne sono alcune che mettono ora a serio rischio l'impianto dell'intera manovra: tra queste ci sono la misura che prevede il mantenimento delle attuali aliquote Irpef e Irap fino al 2016, con una parte degli introiti destinata a coprire le spese per il sistema sanitario regionale e quella che dispone il 20% di royalties sulla produzione di idrocarburi (emendamento M5S) e molto contestata da Confindustria Sicilia.


SCURE ANCHE SULLA MORATORIA FISCALE. C'é anche la norma sulla moratoria tra quelle impugnate dal commissario dello Stato in sede di esame della manovra finanziaria. La disposizione concedeva alle imprese più tempo per pagare i debiti col fisco. "Alla Regione siciliana viene riconosciuta dal legislatore statale la potestà legislativa concorrente esclusivamente nella gestione del servizio di riscossione, senza che la stessa possa intervenire in alcun modo sulla disciplina sostanziale della riscossione dei tributi" scrive il commissario Carmelo Aronica. Inoltre citando l'articolo 3 della Costituzione, Aronica sottolinea che la delazione dei debiti favorisce le aziende siciliane rispetto al resto delle imprese del Paese, dunque "creerebbe inevitabili disparità di trattamento tra i contribuenti del territorio nazionale".


NO AL TICKET DA 5 EURO PER LE ISOLE MINORI. Stop al ticket, fino a un massimo di 5 euro, per chi sbarca nelle isole minori e per chi visita le sommità dei vulcani in Sicilia. La norma, contenuta nella finanziaria approvata dall'Assemblea regionale il primo maggio, é stata impugnata per incostituzionalità dal commissario dello Stato, Carmelo Aronica. "Nonostante l'utilizzo della tipologia ticket di sbarco", scrive il commissario nella sua relazione, la norma "costituisce un'entrata di evidente natura tributaria, che si caratterizza come prelievo coattivo di ricchezza destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici". "Pur riconoscendo alla Regione la facoltà di istituire tributi propri regionali (art. 36 dello Statuto speciale)", il commissario sottolinea che la carta statutaria "non prevede che essa possa istituire o autorizzare gli enti locali situati nel proprio territorio ad istituire 'tributi locali'" e in ogni caso il ticket "appare illegittimo, in quanto contrasta con i principi del sistema tributario dello Stato". La formulazione della norma, rileva Aronica, "lascia spazio all'ipotesi che il tributo regionale possa anche considerarsi aggiuntivo all'imposta di sbarco, con il conseguente aggravio dell'imposizione di oltre il 400%, dal momento che la norma proposta prevede che la misura massima del ticket sia di 5 euro". "Ove poi l'intenzione del legislatore regionale sia quella di elevare l'importo dell'imposta di sbarco vigente fissato nella misura massima di 1,5 euro anche sotto tale prospettazione - aggiunge - è palese l'illegittimità della norma in quanto al legislatore regionale non è consentito intervenire sulla disciplina dei tributi erariali". Inoltre il ticket "finirebbe con l'applicarsi anche ai soggetti residenti nel comune, ai lavoratori, agli studenti pendolari, nonché ai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti".

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